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Ceva e Monbasiglio
Mombasiglio - Statuti 141-160

De non capiendo fenum alienum

Item statutum est quod si quis ceperit fenum alienum in tectis vel in metis alienis solvat bannum solidorum V, de die, et totidem pro emenda, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et qui bestias bovinas, asininas seu cavalinas vel lanutas, de nocte ad metam feni alieni ire permisit, causa comedendi fenum, solvat bannum solidorum X et de die solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, salvo quod si bestie essent disperdite, et hoc iurare vellet dominus bestiarum, bannum de eo non solvatur, sed emenda bene solvatur domino cuius esset fenum, si eam vellet.

141. Del divieto di sottrarre fieno altrui

Parimenti si dispone che chiunque sottragga fieno altrui da ripari o dai raccolti altrui, paghi una multa di cinque soldi se il fatto è avvenuto di giorno ed altrettanto come risarcimento e dieci soldi per la notte e di più qualora il danno fosse maggiore e che  chiunque consenta a bovini, asini, cavalli o bestie lanute, di accedere di notte ad un mucchio di fieno altrui per mangiarlo, paghi una multa di dieci soldi e di cinque per il giorno, altrettanto come risarcimento e di più qualora il danno fosse superiore salvo il caso in cui le bestie si siano perse ed il loro proprietario sostenga ciò sotto giuramento, ed allora non si paghi la multa ma si risarcisca il danno, qualora il proprietario lo esiga.

De non capiendo alienas paleas

Item si quis acceperit alienas paleas, ubicomque sint, solvat bannum solidorum V de die, et de nocte solidorum X, et tantum pro emenda, et plus si dampnum esset plus; et si quis ascenderit super alicuis cumulibus palearum existentibus in campis solvat bannum solidorum II, et totidem pro emenda. Item quod si quis acceperit alienas covas, ubicomque sint, solvat bannum solidorum II et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

142. Del divieto di appropriarsi di paglia altrui

Parimenti chiunque si appropri di paglia altrui, dovunque sia, paghi una multa di cinque soldi per il giorno, e dieci per la notte ed altrettanto come risarcimento e di più qualora il danno sia maggiore; nel caso poi in cui qualcuno salga su un cumulo di paglia altrui nei campi paghi una multa di due soldi ed altrettanto come risarcimento. Parimenti chiunque si impadronisca di covoni non suoi, dovunque si trovino, paghi due soldi di multa ed altrettanto di risarcimento e di più nel caso di un danno maggiore.

De non capiendo alienum fenum

Item statutum est quod aliqua persona non debeat coligere erbam in alieno prato sine voluntate domini prati sub pena solidorum V, de die, et tantum pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et de nocte solidorum XX, et totidem pro emenda. Item quod si quis disartaverit seu peioraverit seu diruerit alienos cumulos feni seu grumiolos, solvat bannum solidorum II, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si alique bestie dictos cumulos seu grumiolos diruerint seu disartaverint, quod ille cuius erit bestia ipsos incontinenti aptare et reficere debeat sub pena solidi I, et si quis ceperit vel deportaverit alienum fenum amassatum vel non amasatum de alienis pratis, solvat bampnum solidorum V de die, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si aliqua persona intraverit in alienas messes vel legumina, caussa coligendi erbam, solvat bannum solidorum II, et totidem pro emenda.

143. Del divieto di raccogliere fieno altrui

Parimenti si dispone che nessuno possa raccogliere erba senza il consenso nel prato altrui a pena di cinque soldi di multa e altrettanti di risarcimento se il fatto è avvenuto di giorno e di più in caso di danno maggiore e venti soldi di multa ed altrettanto risarcimento se di notte. Parimenti che qualora qualcuno sparpagli, distrugga o rovini altrui cumuli o mucchi di fieno, paghi una multa  di due soldi ed altrettanti come risarcimento e di più nel caso di un danno maggiore; nel caso in cui animali sparpaglino o distruggano cumuli o mucchi di fieno, il proprietario di essi sia obbligato a riparare e ricostituire il cumulo a pena di un soldo di multa; chiunque poi prenda o sottragga fieno che sia o no ammassato in prati altrui, paghi una multa di cinque soldi se di giorno ed altrettanto di risarcimento e di dieci soldi se di notte e tanto più qualora il danno fosse maggiore. Qualora poi una persona, per raccogliere erba, calpesti le messi altrui o gli ortaggi, paghi una multa di due soldi ed altrettanto come risarcimento.

De spiolatoribus

Item statutum est quod nullus spiolator seu spiolatrix vadat ad spioalundum in castagnetis Montisbaxili quousque preconizatum fuerit sub pena solidorum V, et qui ipsos duxerit post se ad spiolandum in castagnetis suis solvat bampnum supra dictum. Item quod quando castanee fuerint colecte de castagnetis, spiolatores possint ire ad spiolandum ante porchos per unum diem, et porci vadant ante oves per duos dies, et qui contrafecerit solvat bampnum quod continetur in capitulo bestiarum.

144. Degli spigolatori

Parimenti si dispone che nessuno spigolatore o spigolatrice vada a spigolare nei castagneti di Mombasiglio prima che ciò sia stato pubblicamente consentito a pena di cinque soldi di multa; nel caso poi qualcuno li abbia condotti a spigolare nei suoi castagneti, paghi la multa sopraddetta. Parimenti che, dopo la raccolta delle castagne, gli spigolatori possano recarsi a spigolare un giorno prima dell`accesso dei maiali, e questi ultimi vadano nei castagneti due giorni prima degli ovini e chi commetta illecito paghi una multa come indicato nel capitolo riguardante gli animali.

De non capiendo aliena ortolagla

Item statutum est quod si aliqua persona inventa fuerit modo aliquo intrare in alienum ortum, caussa capiendi alienos porros, caules, seu alia ortolagla, solvat bannum de die, solidorum V, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

145. Del divieto di prendere ortaggi altrui

Parimenti si dispone che chiunque sia sorpreso nell`atto di entrare nell`orto altrui per sottrarre porri, cavoli o altri ortaggi, se durante il giorno, paghi una multa di cinque soldi, se di notte di dieci soldi, ed altrettanto come risarcimento e tanto più qualora il danno sia superiore.

De alienis nucibus, pirris, pomis, et castaneis non coligendis

Item statutum est quod si quis ceperit castaneas alienas, glandes, poma, pirra, nuces, et huiusmodi fructus, et ipsos colegerit nesciente domino cuius essent, solvat bannum solidorum et si bestiolarii sive bestiolerie qui colegerint alienas castaneas alienas solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda, et si bestiolarii sive bestiolerie qui colegerint alienas castaneas caussa comedendi non solvat nisi solidos II, et totidem pro emenda.

146. Del divieto di raccogliere pere, mele, noci e castagne altrui

Parimenti si dispone che chiunque si appropri di castagne, ghiande, mele, pere, noci o altri frutti senza l`autorizzazione del proprietario paghi una multa di soldi(?) e nel caso in cui si tratti di guardiani o guardiane di animali che abbiano raccolto altrui castagne paghino una multa di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento, se invece gli stessi avessero consumato castagne sul posto paghino solo due soldi di multa ed altrettanto per risarcimento.

De non coligendo castaneas in diebus festivis

Item statutum est quod nullus coligat castaneas suas nec alienas in diebus dominicis, nec in festo Beate Marie, nec in festivitatibus Apostolorum, nec in festo Apostolorum, nec in festo Omnium Sanctorum sine licentia domini vel rectoris sub pena et banno solidorum V, et totidem pro emenda.

147. Del divieto di raccogliere castagne nelle festività

Parimenti si dispone che nessuno possa cogliere castagne sue o altrui nei giorni di domenica, nel giorno della festa della Beata Vergine Maria, nelle festività degli Apostoli o nel giorno della festa di essi, ne il giorno di Ognissanti, senza il permesso del signore o del rettore a pena e multa di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento.

De non capiendo alienas rapas

Item statutum est quod nullus capiat alienas rapas in campis nesciente domino cuius essent, et qui contrafecerit solvat bannum, de die solidorum II, et de nocte solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

148. Del divieto di prendere rape altrui

Parimenti si dispone che nessuno prenda rape altrui nei campi all`insaputa del proprietario e chi commetta illecito paghi una multa di due soldi durante il giorno e di cinque durante la notte ed altrettanto come risarcimento e di più qualora il danno sia maggiore.

De non capiendo alienum canapum

Item statutum est quod si quis acceperit alienum canapum a plena manu superius ita quod computetur esse rista, solvat bannum, pro qualibet rista, solidorum V, et totidem pro emenda ubicomque sit canapum.

149. Del divieto di prendere canapi

Parimenti si dispone che chi prenda un altrui canapo in misura superiore ad una manciata, in modo che formi una fila, paghi una multa di cinque soldi per ogni fila ed altrettanto come risarcimento, dovunque si trovi il canapo.

De non capiendo alienam foliam

Item statutum est quod si quis inventus fuerit capere de alienis foliatis, nisi esset de voluntate illius cuius essent, solvat bannum, pro qualibet carrosata, solidorum V de die, et solidorum X de nocte, et, pro quolibet faxe, solidorum II de die, et de nocte solidorum V, et pro qualibet somata, de die solidorum III, et de nocte solidorum VI, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si quis discoperuerit alienam foliatam solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

150. Del divieto di prendere fogliame altrui

Parimenti si dispone che chiunque sia sorpreso nell`atto di sottrarre fogliame altrui, paghi una multa di cinque soldi per ogni  cariata, se il fatto è avvenuto di giorno, e dieci soldi se di notte, e per ogni fascio di foglie, di due soldi di giorno, e cinque di notte, e per qualsiasi  carico da soma, tre soldi di giorno e sei soldi di notte, ed altrettanto come risarcimento e maggiore nel caso di danno maggiore. Inoltre chiunque ponga allo scoperto altrui fogliame riparato, paghi una multa ed un risarcimento di cinque soldi e di più in caso di danno maggiore.

De non capiendo aliena lignamina

Item statutum est quod nullus capiat alienas trabes vel asides seu alia lignamina absque licentia illius cuius essent in bannum solidorum V, et illud quod ceperit restituat et emendet illi cuius essent, et quod nullus capiat aliena ligna acumulata in alieno boscho, sive non sint acumulata, sub pena solidorum II, sive sint virida sive sicha, pro quolibet faxo et pro somata solidorum III, et pro una carrosata solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus. Verumtamen cuilibet liceat capere ligna sicca in alieno boscho non amasata sine pena, et si quis ascenderet super alienas arbores castanearum caussa incidendi ligna sicha solvat bampnum solidi I, et totidem pro emenda qualibet vice.

151. Del divieto di prendere legnami altrui

Parimenti si dispone che nessuno sottragga travi, assi o altri legnami senza il consenso del proprietario a pena di cinque soldi di multa ed il responsabile restituisca il maltolto e risarcisca il proprietario e che inoltre nessuno  legnami altrui accatastati in un bosco altrui o sparsi, a pena di due soldi di multa; nel caso in cui si tratti di legna verde o  secca, paghi una multa di tre soldi per ogni fascio o per ogni soma e per ogni carico di carro di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento e maggiore qualora il danno sia maggiore. Nondimeno chiunque possa raccogliere legna secca sparsa in un bosco altrui, senza multa, e se qualcuno poi si arrampicasse sugli alberi di castagno per tagliare rami secchi, paghi una multa di un soldo ed altrettanto a titolo di risarcimento per ogni illecito.

De non ponendo ignem in alienis cessiis

Item quod si quis posuerit ignem in alienis cessis, cloendis, vel arzenis, vel eas ruperit, solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus; et qui vastaverit, inciserit vel destruxerit im predictis arzinis, solvat predictum bampnum et emendam; et quod nullus capiat in alienis cloendis stepas, palos, perticas, lapides, spinas et huiusmodi talia sub pena solidorum V, et totidem pro emenda; et si fuerit consors qui ceperit ligna ex predictis sui consortis, solvat omnia predicta bampna in duplum.

152. Del divieto di incendiare altrui siepi

Parimenti si dispone che qualora uno appicchi il fuoco a siepi, palizzate o recinti altrui, o li danneggi, paghi una multa di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore; inoltre chiunque abbia devastato, tagliato o distrutto entro predetti recinti, paghi la multa ed il risarcimento come sopra; inoltre che nessuno osi prendere nei recinti altrui bastoni, pali, pertiche, pietre, cunei di legno per incastri ed altre cose simili, a pena di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento; qualora si verifichi il caso di un vicino che si impadronisca di qualche legno dei suddetti appartenenti all`altro vicino, paghi le suddette somme nella misura doppia.

De non ponendo ignem in alienam arborem

Item quod si quis posuerit ignem in arborem alienam domesticam vel fructiferam, solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si quis posuerit ignem in alienum nemus sive castagnetum, solvat bampnum solidorum XX, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si quis posuerit ignem in nemore comunis solvat bannum solidorum V, et emendet dampnum, et qui posuerit ignem in foliatam factam in nemore comunis nullum bampnum nec emendam solvat, et si quis posuerit ignem in alienam foliatam, que non sit in nemore comunis facta, existentem in boscis vel in confinibus, solvat bannum solidorum XX, et emendet dampnum in duplo, et si quis fecerit foliam in alienis scalvareziis, solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda.

153. Del divieto di appiccare il fuoco agli alberi altrui

Parimenti si dispone che qualora uno abbia incendiato un altrui albero da giardino o fruttifero, paghi cinque soldi di multa ed altrettanto come risarcimento e di più nel caso di un danno superiore e qualora uno abbia appiccato il fuoco in un bosco altrui o in un castagneto, paghi una multa di venti soldi ed altrettanto come risarcimento e di più nel caso di un danno maggiore; qualora poi uno abbia appiccato il fuoco nel bosco comune  paghi di multa e risarcimento cinque soldi e chi abbia incendiato foglie ammucchiate nel bosco comune non paghi nulla; nel caso poi uno abbia incendiato foglie ammucchiate non nel bosco comune ma nei boschi ed entro i confini paghi un`ammenda di venti soldi ed il doppio a titolo di risarcimento e chiunque abbia raccolto foglie nei boschi cedui di proprietà altrui paghi come multa cinque soldi ed altrettanto come risarcimento.

De non capiendo lapides alienos

Item quod si quis ceperit alienos lapides acumulatos ubicomque sint acumulata, dummodo sint acumulati longe a fluvio Monzie et Rivifrigidi per iactum unius balistre solvat bannum solidorum II, et totidem pro emenda.

154. Del divieto di prendere pietre altrui

Parimenti si dispone che nel caso in cui uno prenda pietre ammassate di altri, in qualunque luogo si trovino, purché siano ammassate nei pressi dei fiumi Mongia e Rifreddo alla distanza del gettito di una balestra, paghi due soldi per ammenda ed altrettanto come risarcimento.

De lignis alienis castanearum non capiendis

Item statutum est quod si quis duxerit vel deportaverit ligna de castanea de boscho Montisbaxili a kalendis madii usque ad kalendas septembris, teneatur ostendere ubi dicta ligna incisit si inde inquisitus fuerit sub pena solidorum II, et ei credatur cum suo iuramento si fuerit homo fide dignus.

155. Del divieto di far legna nei castagneti altrui

Parimenti si dispone che chiunque prenda o trasporti  legna di castagno dal  bosco di Mombasiglio dal 1° di Maggio fino al 1° di settembre, sia obbligato a dimostrare dove l’abbia tagliata, dietro richiesta, a pena di due soldi di multa e gli si creda dopo giuramento, se persona degna di fede.

De non scazzando alienas clausuras

Item statutum est quod si quis inventus fuerit scazzando vel deportando alienas clausuras sive stepatas, clausulas vinearum, ortorum, pratorum, et prediorum seu alias quascumque undecumque et ubicomque sint, solvat bannum de die, solidorum V, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et quicomque recetaret vel arbergaret stepas, carratias, clausulas, sive colognolios, seu palos alienos, et huiusmodi talia in domo sua, de die solvat bannum solidorum V, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et portator illud idem.

156. Del divieto di scalzare recinzioni altrui

Parimenti si dispone che chiunque venga scoperto nell`atto di scalzare o sottrarre altrui recinzioni  come: palizzate, chiusure di vigne, di orti, i prati e di poderi o di altro genere, dovunque si trovino ,paghi una multa di cinque soldi se il fatto è avvenuto di giorno e di dieci soldi se di notte ed altrettanto come risarcimento e di più nel caso di un danno superiore e chiunque ritiri e trattenga presso di se bastoni, carratelli, recinzioni o attrezzi agricoli, o pali altrui e simili, paghi una multa di cinque soldi se il fatto è avvenuto di  giorno e dieci per la notte ed altrettanto come risarcimento e colui che glieli  avesse portati altrettanto.

De salicibus liareziis non incidendis

Item quod si alique persone invente fuerint incidentes, capientes, vel deportantes salices liazecios alienos solvat bannum solidorum III, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

157. Del divieto di tagliare i salici piangenti

Parimenti si dispone che  coloro i quali vengano sorpresi nell`atto di tagliare, prendere o portare via le fronde di salici piangenti altrui, paghino una multa di tre soldi ed altrettanto come risarcimento e tanto più quanto il danno fosse maggiore.

De faciendo cornos

Item si quis fecerit cornos ligni castanearum vel salicum, solvat bannum solidorum V, et totidem pro emenda illi cuius essent castanee vel salices.

158. Del divieto di costruire corni

Parimenti chiunque costruisca corni con legno di castagno o di salice, paghi un`ammenda di cinque soldi ed altrettanto di risarcimento al proprietario dei castagni o dei salici.

De perticis non incidendis in alienis arboribus

Item statutum est quod si aliqua persona inventa fuerit incidendo, capiendo, vel deportando alienos salices, pertiaretias salicum, solvat bannum pro qualibet pertica solidi I et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et qui salicem alienum, postquam plantatum fuerit, erradicaverit, solvat pro qualibet planta solidos V, et totidem pro emenda.

159. Del divieto di tagliare tutori di alberi altrui

Parimenti si dispone che chiunque venga sorpreso nell`atto di tagliare, appropriarsi o portare via altrui salici o tutori di salici, paghi una multa di un soldo per ciascun tutore ed altrettanto come risarcimento e di più nel caso di un danno maggiore ed inoltre chi avesse sradicato un giovane salice altrui, paghi per ogni pianta cinque soldi ed altrettanto come risarcimento.

De alienis castaneis non incidendis

Item statutum est quod aliqua persona non audeat nec presumat incidere alienas arbores castanearum fructum ferentes seu fructiferas, et qui contrafecerit solvat bannum pro qualibet arbore et qualibet vice soldorum XX, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus; et qui ex dictis arboribus unum torium inciserit, solvat bannum soldorum V, et totidem pro emenda, et tantum plus quantum esset dampnum pro quolibet vero ramo soldorum II, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et qui alienam castaneam ex toto scalvaverit solvat bannum soldorum XX, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et pro qualibet cyma castanearum incisa solvat bannum soldorum X, et totidem pro emenda.

160. Del divieto di tagliare altrui castagni

Parimenti si dispone che nessuno osi tagliare altrui castagni fruttiferi e chi commetta tale illecito paghi una multa di venti soldi ed altrettanto come risarcimento e di più nel caso di un danno superiore; nel caso poi uno tagli un grosso ramo, paghi una multa di cinque soldi ed altrettanto di risarcimento e di più in caso di danno maggiore, inoltre per ogni ramo due soldi ed altrettanto per risarcimento e di più qualora il danno fosse maggiore. Chi sradichi completamente un castagno altrui paghi una multa di venti soldi ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore e per ogni  cima di castagno tagliata paghi una multa di dieci soldi ed altrettanto come risarcimento.

 

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