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Ceva e Monbasiglio
Mombasiglio - Statuti 121-140

De dampno dato in pratis cum bestiis grossis

Item statutum est quod si bos, vacha, equus, iumentum, mullus vel mulla intraverit et dampnum dederit in alienum pratum postquam prata erunt bampnita usque ad festum sancte Marie de septembris, solvat, de die, denarios XVIII, et de nocte solidos VII, et totidem pro emenda pro qualibet vice, et plus si dampnum esset plus, et pro qualibet ipsarum bestiarum, excepto quod de pratis in quibus non venit nec sit rexium, postquam erunt secata et fenum exinde exportatum, bampnum aliquod non solvatur nec emenda. Asini vero et asine solvant, pro qualibet vice, solidum I de die, et de nocte solidos II, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

121. Del danneggiamento di prati da parte di grossi animali

Parimenti si dispone che nel caso un bue, una mucca, un cavallo, un giumento, un mulo od una mula entrassero danneggiando in un prato altrui dopo che i prati siano stati tagliati fino alla festa di Santa Maria in Settembre, paghi, se il fatto è avvenuto di giorno diciotto denari e se è avvenuto di notte sette soldi ed altrettanto per risarcimento per ogni illecito e di più qualora il danno fosse maggiore e per ogni animale; si eccettua il caso in cui non sia nata o sia stata  appena tagliata  l`erba o raccolto il fieno una seconda volta: allora non si paghi alcun risarcimento né ammenda. Gli asini e le asine paghino  per qualsiasi danno, un soldo se il fatto è avvenuto di giorno e due soldi se di notte ed altrettanto di risarcimento e di più qualora il danno fosse maggiore.

De dampno dato in messibus et leguminibus cum bestiis grossis

Item statutum est quod quodlibet par boum quod intraverit in alienas messes sine voluntate illius cuius esset messis, solvat bampnum de die solidorum IIII pro qualibet vice et de nocte solidorum XV et totidem pro emenda. Equs autem, iumentum, mullus, mulla, asinus et asina, solvat bannum, de die, solidorum II, et de nocte solidorum IIII pro qualibet vice, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus. Et illud idem inteligatur de leguminibus et bladis. Verumtamen bestie disperdite, et bestie bovine aziglate, ad bampnum istius capituli non teneantur, sed solummodo emendam restituant, et de hoc credatur eorum custodibus sive illi cuius essent, cum iuramento, si aliter non posset probare.

122. Del danno causato a campi ed orti da animali grossi

Parimenti si dispone che per un paio di buoi entrati nei campi altrui senza il consenso del proprietario, si paghi una multa di quattro soldi per ogni illecito avvenuto di giorno e di quindici se di notte ed altrettanto per risarcimento. Inoltre per un cavallo, un giumento, un mulo, una mula, un asino o un`asina si paghi una multa di due soldi per ogni illecito avvenuto di giorno  e quattro soldi se avvenuto di notte ed altrettanto per risarcimento e di più qualora il danno fosse superiore. Questo valga anche per messi ed ortaggi. Tuttavia per le bestie disperse o per i buoi aggiogati, non ci sia obbligo di multa ma si paghi  unicamente il risarcimento e in merito a ciò si dia credito a chi le custodisce, dietro giuramento, se non si possa provare diversamente.

De dampno dato in vineis cum bestiis grossis

Item statutum est quod si bos, vacha, equs, iumentum, mullus, mula, asinus vel asina intraverit in alienam vineam a kalendis octobris usque ad kalendas marcii solvat bampnum, de die, solidorum II, et de nocte solidorum IIII, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus; et a kalendis marcii usque quando vinee essent vendemiate, pro qualibet dictarum bestiarum solidorum II de die, et de nocte solidorum IIII et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

123. Del danno causato alle vigne da grossi animali

Parimenti si dispone che qualora un bue, una mucca, un giumento, un mulo, una mula, un asino od un`asina siano entrati in una vigna altrui dal primo di ottobre fino al primo di marzo, venga pagata una multa di due soldi se il fatto è avvenuto di giorno e di quattro soldi se di notte ed altrettanto come risarcimento e di più qualora il danno sia maggiore. Dalle calende di Marzo fino alla vendemmia, per ogni animale si paghino due soldi se il fatto è avvenuto di giorno e quattro di notte ed altrettanto a titolo di risarcimento e di più qualora il danno sia maggiore.

De porcis non intrandis in vineis

Item statutum est quod quilibet porcus et quelibet troya qui vel que inventus vel inventa fuerit in alienam vineam a kalendis marcii quousque erunt vendemiate, seu ille cuius erit porcus vel troya, solvat bampnum, de die, solidorum II, pro quolibet porco vel troya, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et de nocte solvat duplum, et si aliquis interficeret aliquos porcos seu porcas de nocte in sua vinea, dicto tempore, ad aliquam penam solvendam seu bannum cogi non possit.

124. Del divieto di accesso ai maiali nelle vigne

Parimenti si dispone che per qualsiasi maiale o scrofa  ritrovato in una vigna altrui dal primo di marzo fino alla vendemmia, il proprietario debba pagare multa di due soldi per ogni maiale o scrofa se il fatto è avvenuto di giorno e di più qualora il danno sia superiore, e per la notte paghi il doppio; nel caso poi in cui uno ammazzi un maiale o una scrofa trovati di notte nella propria vigna, sempre in quel periodo dell`anno, venga dispensato dal pagamento di qualsiasi multa o risarcimento.

De capris non tenendis in Montebaxilio

Item statutum est quod alique capre non possint stare nec teneri in Montebaxilio seu posse nisi esset de voluntate hominum Montisbaxili. Item quod aliqua persona de Montebaxilio, seu extranea, non audeat seu presumat tenere seu pascere in toto territorio Montisbaxili aliquas capras sub pena solidorum V pro qualibet capra, et amissione capre, et ille qui ibi nunc sunt exeant et expelantur hinc ad Pasca su eadem pena, et si contrafactum fuerit contra presens capitulum per aliquam personam extraneam, solvat illa persona  extranea comuni Montisbaxili tantum pro emenda quantum esset bampnum.

125. Del divieto di tenere capre in Mombasiglio

Parimenti si dispone che non si possano tenere capre in Mombasiglio o nelle sue terre se non dietro consenso del consiglio comunale. Parimenti che nessun abitante di Mombasiglio o forestiero si arroghi il diritto di tenere o pascolare capre in tutto il territorio di Mombasiglio, a pena di cinque soldi per ogni capra, oltre all`allontanamento dell`animale. Le capre tuttora presenti vengano allontanate entro pasqua, pena il pagamento della stessa multa; qualora poi uno commetta illecito contro le presenti disposizioni per conto di un forestiero, sia obbligato il forestiero a pagare sia la multa che il risarcimento.

De eodem et aliis bestiis minutis et porchis inventis in dampno

Item quod quilibet irchus, aries, montonus, ovis et capra inventus vel inventa in alienis dampnis, videlicet messibus, pratis, vineis et leguminibus et alienis dampnis, solvat bannum pro qualibet dictarum bestiarum, denariorum VI de die, et de nocte solidorum II, et totidem pro emenda, et plus si plus esset dampnum, et a X bestiis superius solvat, pro quolibet tropo, solidos IIII de die, et de nocte solidos XX, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et si essent plures pastores insimul solvat quilibet pro suo tropo emendam, et quod quilibet porcus vel porca inventus  vel inventa in alienis messibus, leguminibus et pratis et similibus dampnis, in toto anno, solvat bannum pro qualibet vice denariorum VI, et si essent quinque vel V superius, solvat bannum pro uno grege, solidorum IIII, de die, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

126. Dei piccoli animali e delle scrofe cagionanti danni

Parimenti si dispone che per ogni caprone, ariete, montone,  pecora o una capra scoperto nel cagionare danno alle messi altrui, prati, vigne, legumi ed altro, il proprietario paghi una multa di sei denari se il fatto è avvenuto di giorno e di due soldi se di notte ed altrettanto come risarcimento e di più quanto maggiore sia stato il danno. Qualora poi il numero delle bestie fosse superiore a 10, per ogni gregge si paghino quattro soldi per il giorno e venti per la notte ed altrettanto di risarcimento e di più in caso di danno maggiore; nel caso  in cui ci fossero contemporaneamente più pastori, ciascuno paghi per ogni suo gregge la multa ed inoltre per qualsiasi maiale o scrofa trovati nell`atto di danneggiare altrui messi, ortaggi e prati e simili, nel corso di tutto l`anno si paghi una multa di sei denari per ogni illecito e nel caso in cui i capi fossero più di cinque, si paghi la multa, per ogni gregge, di quattro soldi per il giorno e dieci per la notte ed altrettanto per risarcimento e di più qualora il danno fosse superiore.

De canibus inventis in dampno

Item statutum est quod si quis canis inventus fuerit in alienis vineis postquam uve inceperunt maturari solvat bannum, de die solidorum II, et de nocte solidorum V, et totidem pro emenda, et si tunc temporis inventus fuerit absque talotio, in villa Montisbaxili, solvat bannum, de die solidi I, et de nocte solidorum II, et canis non possit dari alicui pro emenda dampni, nisi fuerit de voluntate illius qui deberet recipere bannum et emendam.

127. Dei cani trovati nell’atto di cagionare un danno

Parimenti si dispone che per un cane trovato in una vigna altrui dopo l`inizio della maturazione delle uve, si paghi una multa di due soldi qualora il fatto sia avvenuto di giorno e di cinque soldi  se di notte, ed altrettanto come risarcimento; nel caso in cui in quel momento il cane fosse privo del cerchietto di legno, nella Villa di Mombasiglio, si paghi una multa di un soldo se di giorno, e di due soldi se di notte. Inoltre che il cane non possa essere dato ad alcuno in cambio del pagamento del risarcimento, se non per precisa volontà del danneggiato.

De anseribus et galinis inventis in dampno

Item statutum est quod si anser inventus fuerit in alieno dampno sive in alienis rebus, solvat bannum denariorum III, et totidem pro emenda, et quod nullus teneat galinas extra castelarium Montisbaxili que possint dare dampnum alicui, et si inde querimonia fuerit, ipsas galinas debeat aufferre de dicto loco sub pena solidorum II pro qualibet vice.

128. Delle oche e delle galline cagionanti un danno

Parimenti si dispone che nel caso in cui fosse scoperta un`oca nell`atto di cagionare un danno a beni altrui, il proprietario paghi tre denari di multa ed altrettanti per risarcimento ed inoltre che nessuno tenga galline, al di fuori delle mura di cinta di Mombasiglio, che possano causare danno ad alcuno e nel caso in cui ci fosse una lamentela, il proprietario porti via le galline da quel luogo a pena di una multa di due soldi per ogni illecito.

De bestiis alienis non sgarratandis

Item statutum est quod si quis interfecerit seu sbudelaverit seu sgarataverit alienum bovem, asinum, asinam, mullum et mullam seu alienam vacham, equum et equam et iumentum, solvat bannum solidorum XX, et dampnum emendet in duplo, et si aliter vulneraverit aliquam de predictis bestiis, solvat bannum solidorum V, et dampnum emendet in duplo; et si qua persona sbudelaverit seu sgarrataverit alienum motonum, arietem, irchum, porcum, porcam, ovem, vel capram, solvat bannum solidorum V, et dampnum emendet in duplo, et si aliter vulneraverit aliquam de predictis bestiis, solvat bampnum solidi I et dampnum emendet in duplo, et illud idem inteligatur de canibus, nisi probaverit vel iuraverit, si fuerit homo bone fame, quod hoc fecerit se defendendo.

129. Del divieto di sgarrettare gli animali

Parimenti si dispone che chiunque uccida, sbudelli o sgarretti un bue, un asino, un`asina, un mulo, una mula o un`altrui vacca, cavallo o cavalla e giumento, paghi una multa di venti soldi e risarcisca per il doppio. Diversamente, qualora uno ferisca un animale di quelli citati, paghi una multa di cinque soldi e risarcisca il doppio. Nel caso poi uno sbudelli o sgarretti un montone, un ariete, un caprone, un maiale, una scrofa, una pecora o una capra altrui, paghi una multa di cinque soldi e risarcisca il doppio; qualora invece ferisca uno di detti  animali paghi una multa di un soldo e il doppio come risarcimento e ciò valga anche per i cani, salvo il caso in cui il responsabile sia in grado di provare e giurare, se uomo di buona fama, di aver fatto ciò per legittima difesa.

De bestiis alienis non interficiendis alias bestias

Item statutum est quod si aliqua bestia interfecerit, percuserit vel deterioraverit aliam bestiam, quod dominus cuius erit bestia male faciens vel que interfecisset seu percutisset vel deterioraset aliam, teneatur et debeat emendare dampnum illi qui passus fuisset vel ei det bestiam que fecerit dampnum, eo salvo quod, si dominus bestie dampnum dantis comisisset dollum vel culpam in dicto dampno fatiendo seu dando, tunc dictus dominus, eo casu precisse, teneatur ad emendam dicti dampni et etiam idem inteligatur in quolibet domino qui dollum vel culpam comisisset ut supra.

130. Degli animali che uccidono altri animali

Parimenti si dispone che qualora un animale uccida, colpisca o rovini un altro animale, il proprietario del responsabile sia che abbia ucciso, ferito o rovinato, sia obbligato a pagare il risarcimento a colui che ha subito il danno e gli consegni anche l`animale responsabile, fatto salvo il caso in cui il padrone dell`animale colpevole sia in dolo o in colpa in tale fatto: allora costui in quel caso preciso, sia obbligato al risarcimento del danno e ciò valga in qualsiasi caso di proprietario che abbia commesso dolo o colpa come sopra detto.

De non vendemiando contra ordinationem

Item statutum est quod si quis vendemiaverit vel vendemiari fecerit uvas suas sine ordinacione vel contra ordinationem vendemiarum, vel sine licentia domini vel rectoris, solvat bannum solidorum X.

131. Del divieto di vendemmiare senza permesso

Parimenti si dispone che nessuno possa vendemmiare o consentire la vendemmia delle proprie uve senza che sia stato dato dal signore o dal rettore il consenso alla vendemmia; in tal caso si paghi una multa di dieci soldi.

De ordinazione vendemiarum

Item statutum est quod aliqua persona non debeat vendemiare in Campariis vel alibi, antequam sit ordinatum per homines Montisbaxili sub pena solidorum V, et quando fuerit ordinatum quilibet possit vendemiare secundum quod ordinatum fuerit, et non aliter; et camparii vinearum teneantur custodire vineas continue postquam iuraverint, et nullo modo aliud opus faccere teneantur et debeant nisi custodire vineas quousque fuerint vendemiate, et quod dicti camparii teneantur et debeant custodire lignamina ortoralia et alias res existentes in vineis a die quo iuraverint et intraverint offitium usque quod vendemiate fuerint ex toto vinee sue camparie, et qui contrafecerit solvat bampnum solidorum V.

132. Del permesso di vendemmiare

Parimenti si dispone che nessuno possa vendemmiare nei “Camparii” (forse Campazzi) o altrove prima che ciò sia ordinato dagli uomini di Mombasiglio, a pena di una multa di cinque soldi; quando poi sia stata ordinata la vendemmia, chiunque possa vendemmiare secondo l`ordinanza e non diversamente. Le guardie campestri delle vigne, siano tenute a vigilare su di esse ininterrottamente, dopo aver prestato giuramento e non possano fare altro lavoro se non vigilare sulle vigne fino al termine della vendemmia ed inoltre  dette guardie debbano custodire alberi, orti e quanto altro presente nel terreno delle vigne dal giorno del giuramento e dell`inizio dell`incarico fino al termine della vendemmia di tutte le vigne affidate loro e chi commetta illecito paghi una multa di cinque soldi.

De non castagnado tempore vendemiarum

Item statutum est quod aliqua persona non debeat ire ad coligendum nec coligat castaneas suas nec alienas die quo vendemiabitur in vineis Montisbaxili sive in montis Ville, in vineis Vignalis, facto prius ordinamento vendemiarum per homines Montisbaxili, et qui contrafecerit solvat bampnum solidorum V.

133. Del divieto di raccogliere castagne durante le vendemmie

Parimenti si dispone che nessuno possa recarsi a raccogliere castagne, ne sue ne altrui, nei giorni in cui si vendemmia nelle vigne di Mombasiglio o di Villa o di Vignale, dopo che sia stato emesso l`ordine dagli uomini di Mombasiglio e chiunque commetta illecito paghi una multa di cinque soldi.

De bampnita vinearum

Item statutum est quod, quando vinee erunt vendemiate in Montebaxilio, iterum toto anno sint bampnite, sive bestiis lanutis, capris, et bestiis grossis, videlicet bobus, asinis, somis, mullis, equis et iumentis, et solvere teneatur banum solidorum III pro quolibet tropo bestiarum lanutarum et caprarum, et pro qualibet de dictis bestiis minutis, denarios IIII, et pro quolibet pari boum solidos II, et pro qualibet supradictarum bestiarum grosarum solidum I. Porci vero in dictis vineis inventis, postquam fuerint vendemiate, ad dictam penam et ad aliquod bampnum non teneantur usque ad kalendas marcii.

134. Del divieto di accesso alle vigne

Parimenti si dispone che, al tempo delle vendemmie in Mombasiglio, per la seconda volta nel corso dell`anno, non possano passare per le vigne le bestie lanute, le capre e gli animali grossi come bovini, asini, bestie da soma, muli, cavalli e giumenti; il responsabile paghi tre soldi di multa per ogni gregge di bestie lanute e capre e per ogni bestia minuta quattro denari e per ogni coppia di buoi due soldi e per qualsiasi altra grossa bestia sopra nominata un soldo. I maiali inoltre, trovati nelle vigne  dopo la vendemmia, fino al primo di Marzo, non debbano pagare alcuna multa né risarcimento.

De bampnita vinearum

Item statutum est quod si quis intraverit in alienam vineam sine licentia illius cuius erit a kalendis augusti usque quo vinee erunt vendemiate, solvat banum, de die solidorum II, si non ceperit uvas, et si ceperit uvas solvat bampnum solidorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et de nocte solidorum XL et totidem pro emenda, et plus si dampnum erit plus.

135. Del divieto di accesso alle vigne

Parimenti si dispone che qualora  qualcuno si introduca nelle vigne altrui senza il permesso del proprietario dal primo di agosto fino alla vendemmia paghi una multa di due soldi se l`illecito è avvenuto di giorno e non sia stata sottratta dell`uva; nel caso in cui abbia sottratto uva di cinque soldi e altrettanto per risarcimento e di più qualora il danno fosse maggiore. Se l`illecito è avvenuto di notte, paghi una multa di quaranta soldi ed altrettanto come risarcimento e tanto più quanto maggiore sia il danno.

De carraciis vinearum non accipiendis

Item statutum est quod si quis intraverit alienam vineam caussa capiendi carratias, perticas, palos, vel sarmentas, solvat bannum, de die solidorum V, et de nocte solidorum X, et totidem pro emenda.

136. Del divieto di sottrarre carratelli

Parimenti si dispone che chiunque si introduca nella vigna altrui per sottrarre carratelli (garocci o garoz), pertiche, pali o sarmenti, paghi una multa di cinque soldi se l`illecito è avvenuto di giorno e di dieci soldi se di notte ed altrettanto come risarcimento.

De bestiis intrandis in aliquam bampnitam

Item statutum et ordinatum est quod si aliqua bestia intraverit in aliquam bampnitam factam, solvat bannum tantum quantum ordinatum fuerit, et totidem pro emenda que sit comunis Montisbaxili.

137. Del divieto di introdurre animali in terreni proibiti

Parimenti si dispone che qualsiasi animale si introduca in un terreno proibito, paghi una multa secondo le disposizioni del signore di Mombasiglio ed altrettanto per risarcimento.

De non intrando aliquam fontem

Item quod nulla persona intret in aliquem fontem seu puteum in tota castelaria Montisbaxili, nec lavare debeat prope fontem vel puteum per duas tessas, sed distent a dictis fontibus et puteis secundum menssuram supradictam, et qui contrafecerit solvat bampnum pro quolibet et qualibet vice solidorum II, et quilibet possit accussare et ei cum iuramento credatur.

138. Del divieto di accedere ad una sorgente altrui

Parimenti si dispone che nessuno acceda ad una fonte altrui o ad un pozzo entro la cinta muraria di Mombasiglio e che nessuno lavi nei pressi di fonti o pozzi ad una distanza inferiore a due tese, e chiunque commetta tale illecito paghi per ogni infrazione una multa di due soldi e si creda a chi presenti denuncia, dietro giuramento.

De pratis apraandis

Item ordinatum est quod quilibet qui voluerit apraare aliquam terram vel aliquod pratum meliorare, et ibi voluerit ducere aquam Monzie vel Rivifrigidi, ipsas aquas possit licite et impune capere et ducere super alienum emendando dampnum illis quibus fecerint super quorum terris ducerent aquam, ita quod, antequam ducat aquas predictas vel aliquam ipsarum, vel fatiat aliquam bealeriam, illi qui voluerint facere bealeriam, dent bonam securitatem de emendando dampnum illi cui dampnum fatient. Verumtatem nulle alie aque possint capi super alienum pro ducendo eas ad aliquam terram vel pratum, et qui contrafecerit solvat bampnum solidorum X pro qualibet vice.

139. Dei terreni coltivati a prato

Parimenti si dispone che chiunque voglia tenere un terreno a prato o migliorarlo e voglia condurvi le acque di Mongia o Rifreddo, possa legalmente e impunemente attingerle e portarle attraverso un possedimento altrui, risarcendo i proprietari del danno subito in modo tale che prima di condurre le acque attraverso tali terreni o costruire una bealera, presentino garanzie in merito al risarcimento del danno ai danneggiati. Tuttavia non si possano trasportare in terreni altrui altre acque al fine di raggiungere terreni o prati altrui e chiunque commetta illecito paghi una multa di dieci soldi per ogni infrazione.

De sociis qui nolunt iuvare ad bealerias

Item statutum est quod si erunt duo vel plures socii qui ducant seu ducere intendant per aliquam bealeriam aquam Monzie vel Rivifrigidi, et de ipsa aqua capere voluerint, quod quilibet dictorum sotiorum teneatur omnino ire cum aliis sociis ad laborandum ad dictam bealeriam, et ibi laborare pro ea parte que sibi iuste eveniret quando fuerit a dictis suis sociis requisitus, et qui ire et iuvare noluerit in dicta aqua, partem nullam habeat per totum annum. Tamen emenda quam habere debet ocasione sue bealerie sibi solvatur, prius extimata ab extimatoribus, et postquam bealeria facta fuerit illa non possit mutare nec moveri nisi esset de voluntate maioris partis ipsorum sotiorum, sub pena solidorum XX. Qui vero aquam divisam inter ipsos sotios alicui sotiorum acceperit, si illa habere non debuerit, solvat bannum solidorum V, et de hoc credatur accusatori cum suo iuramento, et hoc inteligatur tam de feno rexio, quam de mayengho, et si per posessionem alicuius contingerit capi aliquam bealeriam, restituatur domino posessionis emenda dampni quod ei fiet, salvo quod si dominus posessionis haberet utilitatem ex dicta bealeria, extimatio utilitatis diminuatur de dicta emenda secundum quod extimatores dixerint vel extimaverint.

140. Dei soci che non contribuiscono alle bealere

Parimenti si dispone che nel caso in cui ci fossero due o più soci che vogliano portare attraverso una bealera l`acqua di Mongia o di Rifreddo e vogliano servirsene, tutti i soci siano obbligati a lavorare insieme con gli altri a detta bealera, e lavorarvi in proporzione alla parte che loro competa in base agli accordi presi in precedenza e chiunque si rifiuti di collaborare  non abbia nulla della quantità spettantegli per tutto l`anno. Tuttavia si paghi il risarcimento nella misura precedentemente stabilita da periti, e dopo la costruzione della bealera, essa non possa essere modificata né spostata salvo il consenso della maggioranza dei soci, a pena di venti soldi di multa. Inoltre chi sottragga ad un socio l`acqua divisa equamente fra i soci, qualora essa non gli spetti, paghi una multa di cinque soldi e si creda, in merito a ciò, ad un accusatore sotto giuramento e ciò valga  anche per il secondo raccolto del fieno ed il maggengo; nel caso poi si faccia passare una bealera sulla proprietà di un altro, si versi al proprietario un risarcimento per il danno arrecatogli, salvo il caso in cui egli tragga un vantaggio da detta bealera: il risarcimento allora venga decurtato di una somma corrispondente all’utile, secondo la stima di periti.

 

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