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Ceva e Monbasiglio
Mombasiglio - Statuti 81-100

De extimis

Item statutum et ordinatum est quod, de bonis et rebus debitorum, detur creditoribus, de rebus mobilibus, denariata pro denario, tam pro quocomque debito in solutum sive in extimum, per extimatores Montisbaxili, et ab illa die in antea quo res mobiles fuerint extimate et in solutum tradite per extimatores comuni alicui creditori, ipse creditor possit facere de hiis voluntatem suam tamquam de rebus suis propriis, absque contradicione detentoris et sine licentia domini vel rectoris. Item quod  de rebus immobilibus semper detur per extimatores comunis, de bonis debitorum creditoribus, tres denariatas pro duobus denariis, et infra tres mensses proximos sequentes tamen debitor possit recuperare res suas imobiles extimatas pro eo quod debebat dare creditori ante predictum extimum, dummodo expensas ei restituat quas fecerit in habendo dictum extimum. Et si ille debitor nollet seu non posset recuperare, quod proximior consors, infra unum menssem post tempus dictorum trium menssium, possit ipsam rem immobilem accurere et recuperare si eidem placebit, alioquin extimum firmum et stabile perseveret. Verumtamen, pro debitis omnibus usurariis et dotalibus, detur semper, per predictos extimatores, denariata pro denario tantum, tam de rebus mobilibus quam immobilibus, et semper debitor possit res imobiles tantum recuperare infra sex mensses proximos subsequentes, pro pretio quo fuerint extimate, restituendo creditori expensas quas fecerit in habendo predictum extimum. Et si debitor non posset seu nolet rem extimatam recuperare, quod proximior consors, infra XV dies post tempus dictorum sex menssium, possit ipsam accurere et recuperare eo modo quo poterat debitor si sibi placuerit, alioquin dictum extimum firmum et stabile perseveret. Extimatores autem habeant pro eorum labore, de rebus mobilibus et immobilibus quas extimaverint in vila Montisbaxili, denarios II pro libra, et in finibus extra vilarium, denarios IIII tantum, et si aliquis fecerit citari dictos extimatores et non possuerit ipsos in labore, eisdem solvat, pro quolibet, solidum I per illum qui eo citari fecerit. Potestas vero sive rector, pro decreto interponendo in relatione fienda per ipsos extimatores, habeat solidos V astenses tantum, et nihil ultra petere possit pro eisdem extimis.

81. Degli estimi

Parimenti si dispone, in merito ai beni ed alle proprietà di un debitore, che sia concesso ai creditori per i beni mobili, in denaro, l’equivalente del valore proporzionalmente al debito, sia per la soluzione di pagamento che per l`estimo, fatto da estimatori di Mombasiglio e dal giorno della stima dei beni in avanti e dopo il passaggio in pagamento dagli estimatori del comune ai creditori, gli stessi possano farne tutto ciò che vogliano come se fossero loro, senza alcuna opposizione del proprietario e senza bisogno del consenso del signore. Parimenti, riguardo agli immobili, si dispone che sempre siano dati in pagamento tramite gli estimatori del comune per quanto  riguarda i beni da un debitore ai creditori, un valore stimato di tre ogni due denari ed entro i tre mesi successivi; tuttavia il debitore possa riavere i suoi beni stimati in proporzione al debito dovuto prima dell’estimo purché restituisca le spese sostenute per la perizia. Nel caso in cui il debitore non voglia o non possa recuperare che il compartecipe più prossimo, entro un mese dopo i predetti tre mesi possa ottenere lo stesso bene, qualora lo desideri, altrimenti permanga il valore dell`estimo immutevole e fisso. Tuttavia per tutti i debiti  usuri e dotali, sempre sia dato tramite gli estimatori, soltanto l’equivalente del debito, tanto per i beni mobili che per gli immobili e il creditore possa recuperare sempre unicamente i beni immobili entro i sei mesi successivi, al prezzo della stima, restituendo al creditore le spese sostenute per l`estimo; nel caso in cui egli non voglia recuperare i beni dopo la stima, che il compartecipe più prossimo entro 15 giorni, dopo i sei mesi, possa riceverli recuperandoli a quelle condizioni alle quali avrebbe potuto il debitore se gli fosse piaciuto, altrimenti permanga valido e duraturo l`estimo fatto. Inoltre per il lavoro svolto gli estimatori per i beni mobili ed immobili nella Villa di Mombasiglio ricevano due denari per ogni lira e nei territori fuori Villa solo , quattro denari; nel caso poi qualcuno li abbia chiamati e non li abbia poi messi nelle condizioni di lavorare, li paghi a titolo di risarcimento un soldo per ogni chiamata. Il podestà o il rettore, al fine di dare un responso nella relazione elaborata tramite gli stessi estimatori, ricava solo cinque soldi di Asti e non possa richiedere altro.

De principali prius convenendo

Item statutum est quod quando erunt duo vel tres seu plures obligati contra aliquem suum creditorem in instrumento vel condempnatione, quod ille qui primo nominatus est in dicto instrumento vel condempnacione sit principalis debitor, et alii sint fideiussores, et quod creditor debeat petere debitum suum a dicto primo debitore, et ipsum et eius bona prius convenire, et de ipsis bonis sibi satisffieri facere, et si non inveniet, dictus creditor, de bonis primi debitoris, quod tunc possit pettere contra fideiussores seu secondarios debitores, et contra bona eorum debitum suum, et aliter non, et quod cogantur per rectores Montisbaxili dicti fideiussores seu secondarii debitores, at satisfatiendum ipsi creditori seu creditoribus de bonis et rebus ipsorum fideiussorum seu secundatorum de quibus ipsi fideiussores dare et satisfacere noluerint ipsi creditori. Quod capitulum vendicet sibi locum tam in debitis preteritis quam futuris.

82. Del principale debitore

Parimenti si dispone che nel caso in cui ci fossero due o tre persone obbligate verso un creditore in base ad un contratto o ad una sentenza, colui che per primo fosse menzionato nel contratto o nella sentenza venga considerato principale debitore  e gli altri siano considerati fideiussori; inoltre che il creditore richieda il dovuto al primo debitore, e questo debba convenire, e chiedere soddisfazione del dovuto dai suoi beni e, in caso contrario, possa allora il creditore, riguardo ai beni del primo debitore, chiedere soddisfazione del debito ai fideiussori o debitori secondari, o dai beni di quelli e non diversamente. Inoltre che detti fideiussori o secondari debitori siano obbligati dal rettore di Mombasiglio a soddisfare il creditore o i creditori con i beni e le proprietà loro, qualora avessero rifiutato il pagamento al creditore. Valga questo capitolo sia per i debiti passati che futuri.

De viro et uxore

Item statutum est quod si uxor alicuius morietur sine heredibus legiptimis a se natis, quod maritus eius habeat et habere debeat tertiam partem dotis dicte uxoris sue absque aliqua contradicione.

83. Del marito e della moglie

Parimenti si dispone che nel caso in cui muoia la moglie di uno senza lasciare eredi legittimi, suo marito abbia diritto ad avere la terza parte della sua dote senza opposizione di alcuno.

De uxore et viro

Item statutum est quod si maritus alicuius mulieris morietur sine heredibus legiptimis, quod ipsa mulier habeat et habere debeat alimenta unius anni et unius diei in bonis et supra bonis ipsius mariti sui absque aliqua contradictione, et omnes vestes ipsius mulieris, sive habeat heredes, sive non, et habeat similiter suum lectum cum pannis ipsius lecti.

84. Della moglie e del marito

Parimenti si dispone che nel caso in cui muoia il marito di una donna senza eredi legittimi, la stessa abbia e debba avere diritto per un anno ed un giorno al godimento degli alimenti nel  pieno possesso dei  beni del marito, senza che alcuno vi si opponga, e sia che abbia o che non abbia eredi legittimi, mantenga il possesso delle proprie vesti, del suo letto con relativa biancheria.

De dampno infecto

Item statutum est quod si quis habuerit aliquod hediffitium sive domum, murum, parietem, maxerium vel aliquod consimile quod minetur ruinam consorti, illud teneatur aufferre infra terminum ei asignatum per curiam vel per bonos homines ad hoc electos per ipsas partes, vel eidem consorti idoneam cautionem prestare de restituendo ei dampnum, sine aliqua solempnitate iuris, quod incurerit vel ei venerit ad predictam causam, sub pena et bampno solidorum X.

85. Del responsabile di un danno

Parimenti si dispone che nel caso in cui qualcuno possegga un edificio, una casa, un muro o una parete o un muro di pietre o simile, che minacci di creare danni al vicino, debba egli levarlo entro il termine stabilito da un giudice o da uomini fidati nominati per ciò dalle stesse parti in causa; debba inoltre versare al vicino una cauzione che garantisca il risarcimento del danno che gli possa derivare da quanto già detto, senza alcuna formalità di diritto, pena una sanzione di dieci soldi.

De offitialibus Montisbaxili

Item statutum est quod nemo possit esse offitialis in Montebaxilio, sive camparius vel iuratus, nisi per unum annum, et in secondo anno privetur et privatus sit suo offitio, et post annum completum non habeat locum eius offitium, et quilibet habeat deffensam per presens capitulum contra preceptum et accusam camparii et statuta iuratorum, si aliqualiter refirmarentur in aliquo predictorum offitiorum, nisi potestas et offitiales domini, qui semper stent et renoventur ad voluntatem dominorum.

86. Dei pubblici ufficiali

Parimenti si dispone che nessuno possa essere pubblico ufficiale in Mombasiglio, sia guardia campestre che giurata, se non per un solo anno e che nel secondo anno venga privato dell`incarico e per un altro anno non possa più accedere a tale carica e chiunque possa così trovare nel presente capitolo una difesa contro una prescrizione o un`accusa di una guardia campestre o contro le leggi dei giurati nel caso in cui siano stati diversamente riconfermati in uno dei predetti incarichi, se non per opera del podestà o dei pubblici ufficiali del signore che siano sempre nominati e rinnovati secondo il volere dei signori.

De pratis bannitis

Item statutum est quod omnia prata hominum Montisbaxili et ibi habitantium sint et stent et observentur bampnita a die quo tempore veris incipietur usque ad festum sancti Andree de mensse novembris, ita quod quolibet par boum inventum pasturando in alienis pratis, solvat bampnum pro quolibet et qualibet vice solidorum IIII, et tantum pro emenda, et pro quolibet tropo ovium, vel crastonorum solvatur pro bampno, pro qualibet vice invento in alienis pratis bampnitis, solidos IIII, et totidem pro emenda.

87. Dei prati vietati

Parimenti si dispone che tutti i prati dei Mombasigliesi siano e restino vietati dal giorno in cui in primavera incomincino ad essere lavorati fino alla festa di Sant`Andrea nel mese di Novembre, in modo che per una coppia di buoi trovata a pascolare nei prati altrui, si paghi una multa a titolo di risarcimento di quattro soldi ed altrettanto come ammenda e per qualsiasi gregge di pecore o di montoni, trovati in prati altrui vietati, si paghi un risarcimento di quattro soldi per ogni capo ed altrettanto come risarcimento.

De salicibus alienis non capiendis

Item statutum est quod aliqua persona non audeat nec presumat accipere seu accipi facere brochum, sive ramulos viridos, seu sichos, in alienis salicibus, sub pena et banno pro quolibet et qualibet vice solidorum V, et totidem pro emenda, et qui ascenderit, ex predicta causa, super alienam arborem salicis, solvat dictum bannum et emendam, excepto quod si aliquis acciperet unam tortaneam, in alienis salicibus sibi neccessariam, ad penam aliquam solvendam minime teneatur.

88. Del divieto di raccogliere salici altrui

Parimenti si dispone che nessuno osi né pensi di raccogliere o di far raccogliere rami sia verdi che secchi di salici altrui, a pena e risarcimento per ognuno di cinque soldi ed altrettanto come ammenda; chi, per lo scopo sopraddetto, si arrampichi sopra un albero di salice altrui, paghi il detto risarcimento e l`ammenda, eccetto il caso in cui qualcuno si appropri di un grosso ramo di salice attorcigliato ai salici, a lui necessario: nel qual caso non si tenga in alcun conto l`applicazione della pena.

De iuratis accussationum

Item statutum est quod omnes et singule persone que prestiterint corporale sacramentum de accusando omnes et singulas personas inventas dampnum dantes in alienis castaneis per modum incissionis, et etiam in aliis rebus eis expositis et specificatis, ut in alio capitulo continetur, teneantur pro earum primo sacramento accusare eas personas contrarium facientes, usque quod aliud in contrarium per dictum comune esset ordinatum, et ex nunc vult dictum comune prius habita a dominis eorum conscientia.

89. Dei giuramenti in merito alle accuse

Parimenti si dispone che chiunque presti giuramento accusando una o più persone di essere state sorprese nell’arrecare danno ad un castagneto altrui avendo tagliato dei rami, o ad altre cose ben specificate, come già detto in un altro capitolo sia obbligato per ciò ad accusare sotto giuramento chi commetta illecito, finché non sia stato stabilito diversamente tramite sentenza pubblica e da allora la stessa diventi esecutiva, dopo aver sentito il parere del signore di Mombasiglio.

De foratoribus

Item statutum est quod si aliqui fuerint foratores in Montebaxilio uno anno, non possint esse in dicto offitio usque ad tres annos tunc proximos subsequentes.

90. Dei forensi

Parimenti si dispone che coloro che sono stati forensi in Mombasiglio per un anno, non possano essere eletti a tale incarico per i tre anni successivi.

De offitialibus qui debent redere rationem

Item statutum est quod omnes offitiales Montisbaxili teneantur et debeant, in exitu sui regiminis seu offitii, redere rationem de omni eo quod ad manus eorum pervenerit de rebus dicti comunis illis qui electi essent ad illud offitium exercendum, et quod rector possit ipsos cogere ad redendum rationem iuris remediis.

91. Delle relazioni di fine incarico dei pubblici ufficiali

Parimenti si dispone che i pubblici ufficiali in Mombasiglio debbano, al termine del loro mandato, redigere una relazione su tutto ciò che hanno compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni riguardo al comune in cui siano stati eletti ed inoltre che il rettore li possa costringere a relazionare, a norma di legge.

De comuni non capiendo

Item statutum est quod, omni anno, eligantur quatuor massarii qui inquirant et cognascant ubi male stabunt vie, et qui ceperit de comuni, et illi massarii denontiare debeant potestati vel rectori; et dominus vel rector eius teneatur facere emendari et restitui illud infra terminum quem statuerit cum ipsis massariis vel duobus eorum, et dicti massarii habeant, pro eorum salario de bampnis viarum, solidos X astenses, et qui ceperit aliquod publicum seu comune Montisbaxili solvat pro bano solidos V, et nihilominus restituat id quod cepit comuni, et qui hinc retro ceperit comuni, illud restituat termino sibi dato, sub eadem pena solidorum V, et quod nullus in toto posse Montisbaxili debeat nec possit iuxta vias super comuni facere fosatum, et qui hinc retro illud fecit seu factum habeat impleat sub eadem pena.

92. Del divieto di assumere altri incarichi pubblici

Parimenti si dispone che ogni anno vengano eletti quattro massarii, nominati dal comune, che facciano ispezioni e controllino il cattivo stato delle strade e facciano adeguate denunce al podestà o al rettore; che il signore o rettore sia tenuto a farle sistemare e renderle agibili entro il termine stabilito con i massarii o con due di essi e questi massarii abbiano come salario per il lavoro riguardante le strade, dieci soldi di Asti; che chi accetti un altro incarico pubblico nel comune di Mombasiglio paghi un`ammenda di cinque soldi e restituisca quanto percepito dal comune e che chi ha percepito in precedenza dal comune, restituisca tutto nel termine stabilito a pena di cinque soldi di multa e che nessuno possa né debba costruire in Mombasiglio dei fossati vicino alle vie intorno al comune e chi abbia fatto ciò in passato, o faccia, o intenda fare, abbia la stessa pena.

De aquis non deviandis

Item statutum est quod nullus debeat nec possit deviare aquas a suo curssu naturali et consueto per aliquem locum per quem faciat dampnum alicui persone vel viis publicis, su pena et banno solidorum V pro qualibet vice.

93. Del divieto di deviare le acque

Parimenti si dispone che nessuno debba o possa deviare le acque dal loro corso naturale ed abituale verso un altro luogo, nel quale rechino danno ad altri o alla pubblica via, a pena di cinque soldi a titolo di risarcimento.

De aquaroliis

Item statutum est quod quilibet teneatur et debeat in villa Montisbaxili expedire aquarolia, et ipsa non impediat, nec ius suum in rectitudine sui, ita quod aqua que pluit et alie possint fluere et discurere per vias suas, et per loca solita, tali modo quod ipse aque nulli faciant nocumentum sive impedimentum quin vadant ad loca consueta, et qui contrafecerit solvat bampnum qualibet vice solidorum IIII. Aquas autem, ubicomque sint, nullus ducat per obliqum in finibus Montisbaxili, sed illas patiatur manere et fluere prout consuete sunt, et quo discurere debent, et si inde fuerit questio, cognoscatur et difiniatur in arbitrio bonorum hominum ad hoc electorum, et qui contrafecerit solvat bampnum supra dictum, exceptis aqua Monzie et aqua Rivifrigidi, que duci possint ut in capitulo continetur.

94. Dei rigagnoli

Parimenti si stabilisce che chiunque debba nella Villa di Mombasiglio tenere sgombri i rigagnoli e non impedirne il corso, né deviarlo, in modo che l`acqua piovana e le altre acque possano defluire seguendo il loro corso nei soliti luoghi in modo da non costituire danno o impedimento e scorrano nei luoghi abituali; chi si comporti diversamente paghi a titolo di risarcimento un`ammenda di quattro soldi. Inoltre che nessuno, dovunque si trovi, faccia defluire trasversalmente le acque nei territori di Mombasiglio, ma faccia in modo che esse rimangano e fluiscano nel corso consueto, confluendo nel luogo dovuto; nel caso poi si origini una controversia la questione venga definita col giudizio di uomini eletti appositamente: chi infranga queste disposizioni paghi una multa, come detto sopra, ad eccezione delle acque di Mongia e Rifreddo, che possono scorrere come detto nel capitolo.

De stilicidiis

Item statutum est quod ubicomque fuerint stilicidia cadentia super alieno, ille cuius erunt retrahat super suum, ita quod  consorti nullum faciant nocumentum usque ad terminum sibi datum per dominum vel rectorem, et qui contrafecerit solvat bannum solidorum II.

95. Dello sgocciolamento di acque piovane

Parimenti si dispone che dovunque ci sia caduta di acqua piovana, il proprietario debba far rifluire l`acqua sulla sua proprietà in modo da non danneggiare i vicini e ciò fino al confine stabilito dal signore o rettore; chi si comporti diversamente paghi due soldi di multa.

De viis manutenendis

Item statutum est quod quilibet, in rectitudine sue terre vel posessionis, teneatur et debeat aptare vias, amplificare et reficere, arbitrio bonorum hominum, sub pena et bampno solidorum II pro quoilibet contrafaciente, et quilibet teneatur ire ad aptandum vias quando ei fuerit preceptum a rectore vel preconizatum fuerit per terram, sub pena solidorum II pro qualibet vice, et quod nullus ponat lapides in viis comunis, et illos lapides qui nunc ibi sunt auferat in rectitudine sue terre vel posessionis, sub pena solidorum II, et quicomque destruerit vel xerbaverit, viam illam expediat refitiat et aperiat sub pena solidorum V. Vie autem destructe et xerbate, arbitrio bonorum virorum cognoscantur, et si aliquis non poterit reficere viam iuxta suum, rector teneatur et debeat ire cum comuni ad illam viam aptandam et expendiendam. Item quod nullus cum curru vel carrusia viam comunem impediat quominus alter currus vel carruxia per predictam viam ire possit, et hoc inteligatur a kalendis iunii usque ad octavam sancti Michaelis, et quicomque viam non aptaverit in rectitudine sue posessionis, quod quicomque voluerit ire vadat per ipsam possessionem, undecumque opus fuerit, quousque via aptata fuerit sine pena et bampno.

96. Della manutenzione delle strade

Parimenti si dispone che nessuno, nel fondo di sua proprietà, possa opporsi alla costruzione o alla modifica di strade, sotto l`arbitrio di uomini fidati, pena due soldi di multa per chi si oppone. Chiunque debba contribuire a costruire le strade  nel proprio terreno, quando gli sia imposto o comunicato per bando pubblico, a pena di due soldi di risarcimento e che nessuno possa porre pietre nelle vie comunali o appropriarsi delle pietre del fondo stradale della sua proprietà, a pena di due soldi e chiunque tolga zolle, o danneggi le strade, le renda transitabili riparandole e paghi una multa di cinque soldi. Infatti le vie bloccate o senza zolle debbano essere segnalate da uomini di fiducia e nel caso in cui uno non possa rendere transitabile la via a lui prossima, sia allora il rettore obbligato a riattivare e rendere transitabile la stessa con l`intervento del comune. Parimenti che nessuno con carro o carrozza impedisca il transito in una via pubblica ad un altro carro o carrozza, dal primo giorno di giugno fino all`ottavo giorno dopo la festa di San Michele e nel caso in cui uno non abbia reso agibile una strada pubblica nel fondo di sua proprietà, che chiunque voglia attraversare quella proprietà, se necessario, possa farlo e che la via sia resa percorribile senza pena né risarcimento.

De masnenghis et manualibus

Item statutum est quod, qum manuales sive masnenghi promitunt laborare alicui vel stant cum aliquo, et noluerint laborare vel stare, et per eos steterit quin laborent vel stent, teneantur duplicare pretium seu feudum, illi cui promiserint stare vel laborare ut supra, quod ei fuisset promissum seu conventum pro laborando vel stando; et si staret per illum qui eos conduxisset vel cum quo starent seu stare deberent, teneatur ille duplicare manualibus seu masnenghis pretium seu feudum eorum.

97. Dei servi e dei manovali

Parimenti si dispone che qualora servi o manovali si impegnino per lavorare o  dipendere da qualcuno e, per un motivo non dipendente dalla loro volontà, non lavorino o non restino. possano raddoppiare il prezzo promessogli o convenuto da colui con il quale si erano impegnati a lavorare o restare; qualora invece ciò dipenda da colui che li ha condotti , allora sia egli tenuto a raddoppiare il prezzo o piuttosto il feudo.

De discordiis terminorum acordandis

Item statutum est quod quotienscumque questio vel discordia oriretur vel orta esset inter aliquos ocaxione terminorum alicuius posessionis, quod, sine libelo vel alia rancura, duo vel tres boni homines ab eisdem electi et a potestate seu rectore vadant ad determinandum inter eos, et facere quicquid fuerit circa hoc faciendum, et qui eos de dicta questione seu discordia debeant penitus concordare, et ille qui non observaverit quicquid per dictos homines factum fuerit, solvat pro bampno solidos C, et habeant dicti electi, pro eorum labore, tantum quantum habent extimatores de villa. Si vero dicti electi fuerint requisiti de faciendo iuramentum, quod iurare teneantur ut legaliter determinent inter littigantes. Si dicti electi voluerint quod eligentes iurent ostendere et dicere ius suum, teneantur ipsi eligentes omnes iurare, et nihilominus, predicta pena soluta vel non, determinatio facta inter ipsos litigantes firma perduret.

98. Della rettifica di confini

Parimenti si dispone che ogniqualvolta insorga una lite o una controversia fra alcuni in merito ai confini di alcune proprietà senza denuncia o astio, due o tre uomini scelti dalle parti o dal podestà o dal rettore decidano fra di loro e facciano tutto il possibile e mettano d`accordo i contendenti; colui che non si attenga a quanto stabilito da questi incaricati, paghi cento soldi  ed essi percepiscano per il lavoro svolto lo stesso compenso degli estimatori della Villa. Nel caso poi venga richiesto a questi un giuramento, siano obbligati a giurare anche in merito al fatto di dirimere la questione fra i litiganti legalmente. Qualora si verifichi il fatto che gli incaricati della soluzione del caso ritengano di imporre anche ai contendenti di giurare di attenersi ai propri diritti, tutti giurino  e nondimeno, pagata o no la pena predetta, la conciliazione fatta fra le parti valga per sempre.

De godiis non computandis in sorte

Item statutum est quod si qua persona pignori obligaverit aliquam posessionem alicui persone, undecumque sit, non possit computare creditori fructus seu godias in solucione sortis nec pene sive debiti, nec talis debitor possi pettere aliquod melioramentum monete, et si ab aliquo contrafieret, petitor teneatur restituire expensas alteri parti.

99. Degli utili in pagamento

Parimenti si dispone che nel caso in cui uno si vincoli con il pegno di un bene nei confronti di un altro, di qualunque provenienza sia, i frutti o altri utili del bene non possano essere calcolati dal creditore in pagamento del capitale e neppure come debito; inoltre il debitore non possa chiedere alcuna rivalutazione del bene in pegno. Se qualcuno si opponesse, allora il richiedente restituisca le spese sostenute all`altro.

De canna comunis

Item statutum est quod in Montebaxilio, sub porticu comunis, ponatur una bona canna ad iustam menssuram Ceve, ad quam menssurentur panni et telle, ita quod, quilibet qui voluerit pannum seu tellam in Montebaxilio vendere, seu emere, teneatur illam seu illum menssurare ad predictam cannam comunis, su pena solidorum I, tam pro emptore quam venditore, de qua menssuratione non possit capi cannatura, sed frustra menssuretur cuilibet de Montebaxilio et ibi habitanti.

100. Della canna comunale

Parimenti si dispone che in Mombasiglio sotto il portico del comune sia posta una canna conforme alle misure cebane, con la quale siano misurate le stoffe ed i panni in modo che chiunque voglia vendere o acquistare stoffe o panni in Mombasiglio, sia tenuto a servirsi come unità di misurazione della predetta canna comunale, a pena del pagamento di un soldo tanto per il venditore quanto per l`acquirente.

 

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