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Ceva e Monbasiglio
Mombasiglio - Statuti 161-180

De alienis arboribus fructiferis non incidendis

Item statutum est quod si quis inciserit ex toto alienam arborem de quercu, de nucibus, de pirris et pomis fructum ferentem solvat bannum, pro qualibet arbore et qualibet vice, soldorum X, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et qui ex dictis arboribus unum totum incisserit, solvat bannum soldorum III pro quolibet et qualibet vice, totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus, et pro quolibet ramo soldorum II et emendam et pro qualibet cima soldorum V et totidem pro emenda et plus si dampnum esset plus.

161. Del divieto di tagliare alberi fruttiferi altrui

Parimenti si dispone che chi tagli un altrui albero di quercia, di noce, di pero, o un altro albero fruttifero, paghi una multa, per ogni albero di dieci soldi ed altrettanto come risarcimento; e di più in caso di danno maggiore. Chiunque poi tagli completamente uno solo di tali alberi, paghi per ogni ramo una multa di tre soldi ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore e chi tagli un ramo paghi due soldi di multa ed altrettanto come risarcimento e chi tagli una cima, paghi una multa di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore.

De non incidendo alienos inserios

Item quod si quis incisserit alienos inserios castanearum non ferentes castaneas, solvat bannum pro qualibet arbore, seu planta soldorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

162. Del divieto di tagliare innesti altrui

Parimenti si dispone che chiunque tagli altrui innesti di castagni non ancora fruttiferi  paghi una multa di cinque soldi per ogni pianta ed altrettanto come risarcimento, e di più in caso di danno maggiore.

De non incidendo alienas casenas

Item quod si quis inventus fuerit incidendo vel capiendo alienas casenas in alienis cassanetis solvat bannum, pro qualibet casena seu planta soldorum II, et emendam.

163. Del divieto di tagliare giovani castagni da ceppi vecchi

Parimenti si dispone che chiunque venga sorpreso nell`atto di tagliare o portare via altrui giovani castagni nati da vecchi ceppi nei castagneti, paghi una multa di due soldi per ogni piantina o pianta ed altrettanto come risarcimento.

De non incidendo aliena scalvarezia

Item quod si quis inventus fuerit in aliena scalvarezia incidendo ibi vel capiendo cerzonos solvat bannum pro quolibet faxe soldorum II, et pro qualibet somata soldorum III, et pro qualibet carrosata soldorum V, et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

164. Del divieto di tagliare piante scalvabili altrui

Parimenti si dispone che chiunque sia stato sorpreso in altrui terreni a piante scalvabili nell`atto di tagliarvi o portar via polloni  paghi una multa di due soldi per ogni fascio, di tre soldi per ogni soma e di cinque soldi per ogni carrata ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore.

De extraneis non boscandis in fine Montisbaxili

Item statutum est quod aliqua persona extranea non audeat nec presumat venire ad boscandum nec boscare in toto posse seu fine Montisbaxili aliqua ligna seu lignamina virida seu sica, cuiuscomque lignum sit, nec incidere, capere, nec extrahere sub pena solidorum LX pro quolibet et qualibet vice, exceptatis castagnetis si que habet in fine Montisbaxili, in quibus possint licite boscare et impune de lignis eorum; et si aliqua persona extranea venerit ad boscandum in fine Montisbaxili et ibi alienam arborem castanee inciserit, vel ceperit, solvat pro quolibet et qualibet vice et qualibet arbore soldos LX; et si ex dictis castaneis unum torium inciserit vel ceperit solvat bannum solidorum XX; et si cima alicuius arboris ex predictis inciserit vel ceperit solvat bannum solidorum XX, et pro quolibet ramo solidorum X; et in quolibet predictorum casuum solvatur emenda tantum quantum pro bampno, et plus si dampnum esset plus.

165. Del divieto agli stranieri di tagliare piante nei territori di Mombasiglio

Parimenti  si dispone che uno straniero non possa tagliare piante in tutto il territorio di Mombasiglio, ne piante verdi  ne piante secche, di qualsiasi pianta si tratti e neppure possa tagliare, raccogliere o sradicare piante a pena di sessanta soldi per ogni infrazione e risarcimento, eccetto il caso di  castagneti, qualora egli ne sia proprietario nel territorio di Mombasiglio, e nei quali si possa legalmente e impunemente tagliare. Nel caso in cui uno straniero venga  a tagliare piante nel territorio di Mombasiglio ed ivi  tagli o prenda  un altrui albero di castagno, paghi per ogni infrazione ed a titolo di risarcimento sessanta soldi per ogni pianta ; nel caso poi  tagli  da detti castagni un grosso ramo paghi una multa di venti soldi; e nel caso in cui tagli o prenda una cima di detti alberi paghi una multa di venti soldi e di dieci soldi per ogni ramo; ed in ognuno dei casi sopraddetti paghi un risarcimento  uguale all`ammenda e di più in caso di danno maggiore.

De extraneis non faciendis foliam in supradicto fine

Item statutum est quod si aliqua persona extranea faciet seu fecerit foliam in fine Montisbaxili vel inde extraxerit, ipso facto incurat penam solidorum LX, et si aliquis de Montebaxilio foliam vendiderit alicui forenderio seu dederit, ad penam supradictam solvendam similiter teneatur.

166. Del divieto di tagliare alberi cedui nei sopraddetti territori

Parimenti si dispone che qualora uno straniero tagli o abbia tagliato o sradicato alberi cedui nel territorio di Mombasiglio, ipso facto paghi una multa di sessanta soldi, e se poi uno di Mombasiglio abbia venduto ad un forestiero alberi cedui, ugualmente sia condannato a pagare la stessa ammenda. 

De arboribus non plantandis iuxta possessionem alicuius in villa

Item quod aliqua persona non audeat nec presumat alevare nec plantare aliquas arbores in monte ville Montisbaxili que redat dampnum vel inferat lesionem consorti ex umbra dictarum arborum iuxta possesionem consortis a tribus tessis sub pena solidorum X astensium pro qualibet arbore et qualibet vice, exceptis salicibus liazeris, ficubus et persicis, et si aliquis aliquam arborem haberet que daret dampnum alicui posessioni alicuius consortis in monte ville Montisbaxili ex umbra illius arboris vel alio modo, ille cuius esset arbor teneatur illam aufferre et incidere si a suo consorte fuerit requisitus sub pena solidorum X, semper restituendo et satisfatiendo dictus requirens illud quod extimata esset dicta arbor illi cuius ipsa esset per extimatores, aliter non; et si ipsa arbor plus valeret quam esset dampnum quod ipsa daret seu inferret posessioni consortis, quod illud dampnum extimatur per extimatores et solvatur illi cuius esset dicta arbor sub eadem pena.

167. Del divieto di piantare alberi vicino alle proprietà in villa

Parimenti si dispone che  nessuno si arroghi il diritto di coltivare o piantare   a meno di tre tese di distanza dalla proprietà del vicino, sul colle della Villa di Mombasiglio, alberi i quali possano con la loro ombra  sulla proprietà del vicino recargli danno in qualche modo a pena di dieci soldi di Asti di multa per ogni albero e altrettanto a titolo di risarcimento, fatta eccezione per i salici piangenti, i fichi ed i peschi; se poi qualcuno possegga un albero di qualsiasi genere sul colle della Villa di Mombasiglio che danneggi in qualche modo la proprietà del vicino con la sua ombra o diversamente, allora il proprietario sia obbligato a tagliarlo, qualora ciò sia stato richiesto dal confinante, a pena di dieci soldi; ciò sempre restituendo e dando soddisfazione al richiedente di quanto richiesto, dopo un`adeguata estimazione fatta da estimatori e non diversamente. Nel caso poi detto albero valga più del danno causato alla proprietà confinante, si dispone che il danno venga stimato dagli estimatori e venga risarcito al proprietario, secondo la stessa pena.

De lignis fornacis et folia non faciendis in Xacapano

Item quod folia seu ligna alicuius fornacis fieri non possint in folia Xacapani seu Fayti nisi qui eam emerit a comuni; et si quis contrafecerit solvat bannum solidorum LX pro quolibet et qualibet vice.

168. Del divieto di raccogliere legna da ardere e foglie da cedui in “Xacapano”

Parimenti si dispone che non si possa raccogliere legna e fogliame da ardere nel bosco di "Xacapani" o del Feito ad eccezione del caso in cui uno l`abbia acquistata dalla proprietà comune; e chiunque commetta illecito paghi una multa di sessanta soldi per ogni infrazione ed altrettanto a titolo di risarcimento.

De non scorzando nec incidendo in aliena riperia

Item statutum est quod aliqua persona non audeat nec presumat incidere nec scorzare alienas vernas seu gurras sub pena solidorum V et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus.

169. Del divieto di scortecciare e tagliare piante nei terreni altrui lungo i fiumi

Parimenti si dispone che nessuno possa scortecciare o tagliare altrui roveri o vinchi (guret) a pena di cinque soldi di multa ed altrettanti come risarcimento e di più in caso di danno maggiore.

De non boscando in foliis Xacapani

Item statutum est quod aliqua persona, tam de Montebaxilio quam extranea, non audeat nec debeat boscare, capere vel incidere seu ehtrahere de aliquibus foliis de Xacapano, a tirata domini Bassi usque tantum quantum durant dicte folie, aliqua ligna virida nec sicca nec aliqua lignamina quousque essent disbannita sub pena et banno pro quolibet et qualibet vice solidorum LX et totidem pro emenda, que solvatur comuni.

170. Del divieto di tagliare alberi nei boschi cedui di “Xacapano”

Parimenti si dispone che nessuno, ne di Mombasiglio ne forestiero , possa tagliare, portare via o incidere o svellere piante cedue nella zona di "Xacapano", dal confine della proprietà “Bassi” sino al limite del bosco ceduo, sia che si  tratti di legna verde, di legna secca, o altro legname e fino a quando non sia tolto il divieto a pena per ogni infrazione e  a titolo di risarcimento di sessanta  soldi ed altrettanto come indennizzo , da pagarsi alla comunità.

De anseribus et galinis alienis non interfitiendis

Item statutum est quod si quis interfecerit alienum anserem inventum in suo dampno, vel alienam galinam in dampno suo inventam, solvat bannum solidi I, et emendet pretium quo extimatum sive extimata fuerint per extimatores domino cuius essent et nihilominum anser sive galina remaneant domino cuius essent antequam interficerentur et si quis aliquam galinam vel anserem interfecerit alibi quam in dampno suo, solvat dictum bannum et emendam ut supra dictmun est.

171. Del divieto di uccidere oche e galline altrui

Parimenti si dispone che qualora uno uccida un`oca o una gallina altrui scoperte nell`atto di danneggiarlo, paghi una multa di un soldo e risarcisca il valore stabilito da estimatori al proprietario dell`animale e non di meno l`oca e la gallina restino di proprietà di colui al quale appartenevano prima di essere uccise; qualora poi uno uccida una gallina o un`oca non trovata nell`atto di danneggiarlo paghi la multa detta e il risarcimento come sopra.

De bestiis alienis non percutiendis

Item statutum est quod si quis, irato animo, percuserit alienum bovum, vaccam, asinum vel asinam, mullum vel mullam, equm vel equam, solvat bannum pro quolibet ictu baculi, vel auglate, solidorum V; et de quolibet fuste solvat dictum bampnum; et de omnibus percusionibus supradictis emendet dampnum in duplum domino cuius erit animal percussum.

172. Del divieto di percuotere animali altrui

Parimenti si dispone che qualora uno, accecato dall`ira, abbia percosso un bue, una vacca, un asino o un`asina, un mulo o una mula, un cavallo o una cavalla altrui, paghi una multa per ogni bastonata o pungolata di cinque soldi; paghi la stessa multa per ogni frustata; e per ognuna delle sopraddette percosse  paghi un risarcimento che sia il doppio del danno al proprietario dell`animale percosso.

De licentia data alicui pastori

Item statutum est quod quelibet persona de Montebaxilio possit cuilibet dare licentiam intrandi et pascendi in rebus suis sine eo quod ille cui licentia data fuerit ad aliquam penam seu bampnum teneatur, et si de eo querimonia fuerit, credatur licentianti cum iuramento suo, dummodo dicta licentia prius scripta fuerit in libro curie.

173. Del permesso concesso ai pastori

Parimenti si dispone che qualsiasi abitante di Mombasiglio possa concedere a chiunque il permesso di entrare e pascolare nei suoi possessi, senza che colui al quale sia stata concessa la licenza venga condannato ad alcuna ammenda e risarcimento, e se da questo si origini un atto giudiziario, si creda a chi ha concesso il permesso, dietro giuramento, a condizione  che il permesso sia stato registrato in un apposito registro nel palazzo comunale.

De vino extraneo non ducendo in Montebaxilio

Item statutum est quod nulla persona de Montebaxilio vel aliunde audeat nec presumat ducere nec duci facere vinum extraneum ad villam Montisbaxili seu per territorium et posse dicti locii sub pena et bampno pro qualibet persona solidorum LX astensium et ammissione vini et bestiarum ducentium dictum vinum, excepto eo quod si aliquis homo de Montebaxilio non haberet vinum in domo possit bene ducere vinum extraneum impune ad utendo illo in domo sua cum sua famiglia dum tamen dictum vinum non vendat in grosso nec ad minutum, et qui accusaverit contrafacientes habeat tertiam partem bampni.

174. Del divieto di portare vino forestiero in Mombasiglio

Parimenti si dispone che nessun abitante di Mombasiglio o di altri luoghi possa portare o far portare vino forestiero alla Villa di Mombasiglio o in tutto il territorio e i possedimenti di detto luogo a pena e risarcimento per ogni persona di sessanta soldi di Asti e la perdita del vino e delle bestie che hanno trasportato detto vino, fatta eccezione nel caso in cui un abitante di Mombasiglio non abbia del vino di sua proprietà e possa lecitamente portare vino straniero per suo uso e consumo privato, tuttavia non possa venderlo ne  all`ingrosso ne al minuto, e chiunque accusi chi commetta illeciti abbia la terza parte della multa inflitta.

De salicibus liareciis non incidendis

Item statutum est quod si quis inciserit vel scalvaverit alienos salices liarecios, solvat bannum solidorum V et totidem pro emenda, et plus si dampnum esset plus; et illud bampnum solvat qui balcium fecerit ad alienos salices cuiusmodi sint, et emendam supradictam.

175. Del divieto di tagliare salici piangenti altrui

Parimenti si dispone che chiunque tagli o sradichi altrui salici piangenti, paghi una multa di cinque soldi ed altrettanto come risarcimento e di più in caso di danno maggiore; inoltre paghi la multa chiunque abbia fatto una incisione circolare sulla corteccia dei salici altrui e paghi il risarcimento già detto.

De salicibus non scalvandis

Item statutum est quod nemo debeat scalvare suos salices liaretios in toto anno usque ad kalendas marcii, et de kalendis in kalendas sub pena solidorum V, eo salvo quod liceat unicuique aliquas liaturas pro ligando circulos vegetum capere sine aliqua pena si fuerit sibi necesse; et illud bampnum solvat quicomque inventus fuerit portans salices liaretios ante kalendas marcii ad domum suam pro quolibet et qualibet vice.

176. Del divieto di scalvare i propri salici

Parimenti si dispone che nessuno debba tagliare i rami bassi dei propri salici durante l`anno fino alle calende di marzo e di primo in primo a pena di cinque soldi, fatto salvo il caso in cui uno possa prendere  in caso di necessità rami per legare una pianta vigorosa senza pagare una multa; e paghi la multa chiunque venga sorpreso mentre porta salici piangenti prima delle calende di marzo a casa sua.

De felicibus non ligonizandis

Item quod nemo audeat nec presumat cavare nec ligonizare felicem iuxta aliquam arborem alienam castanee, nec prope dictam sub pena pro quolibet et qualibet vice solidorum V.

177. Del divieto di sradicare felci

Parimenti che nessuno si azzardi a togliere o sradicare una felce accanto ad un altrui albero di castagno a pena e a titolo di risarcimento di cinque soldi.

De alluvione seu inundatione aquarum

Item quod si aliqua posessio alicuius hominis de Montebaxilio seu ibi habitantis ex aluvione seu inundatione aquarum de Montebaxilio, cuiusmodi aque sint, destrueretur seu destructa esset propter hoc consors illius posessionis sive aliqua alia persona non possit dicere dictam posessionem ad se pertinere nec modo aliquo eam acquirere; sed, non obstante lege aliqua, dicta posessio ubicomque sit videlicet citra aquam vel ultra aquam, vel in medio aque, nihilominus remaneat et sit illius cuius erat ante aluvione sive inundatione predictarum aquarum, seu antequam esset ab aquis destructa secundum quod per terminos erat coherentiata.

178. Dell’alluvione o dell’inondazione

Parimenti si dispone che nel caso in cui un bene di proprietà di un abitante di Mombasiglio o ivi residente venga trascinato via dall`alluvione o dall`inondazione di acque di Mombasiglio, di qualsiasi sorta siano esse, per questo motivo il confinante di quella proprietà non possa in alcun modo affermare che tale bene gli appartenga e neppure acquisirlo; ma, qualora non ci sia una legge contraria, tale proprietà, dovunque si trovi, su una delle due sponde del corso d`acqua o in mezzo ad esso,  resti  di colui al quale apparteneva prima dell`alluvione o dell`inondazione, e prima di essere trasportata dalle acque secondo quanto circoscritto dai confini.

De alienis vitibus non incidendis

Item statutum est quod si quis vastaverit, inciserit, vel eradicaverit alienam vitem usque in quinque, solvat bannum solidorum III pro qualibet vice, et a quinque vitibus usque in decem, solvat bannum solidorum XX, et a X vitibus supra solvat bannum librarum X, et semper dampnum emendet in duplo; et si non habuerit unde solvat, exulet a patria et decoquatur in fronte cum ferro calido, et etiam a X vitibus supra, si non poterit solvere bampnum amitat unum membrum de persona.

179. Del divieto di tagliare viti altrui

Parimenti si dispone che qualora uno abbia rovinato, tagliato, o sradicato una vite altrui, fino a cinque di numero, paghi una multa di tre soldi per ogni infrazione, e da cinque viti fino a dieci, paghi una multa di venti soldi, ed oltre dieci viti paghi una multa di dieci lire e sempre risarcisca il danno nella misura doppia; nel caso poi non abbia quanto deve pagare, venga esiliato dalla patria e marchiato in fronte con un ferro caldo e qualora non possa pagare il danno per aver rovinato oltre dieci viti gli venga amputato un membro.

De sgarbando alienam castaneam

Item statutum est quod si quis sgarbaverit alienam castaneam vel arborem castanee, solvat bannum pro qualibet vice solidorum X et totidem pro emenda, et plu si dampnum esset plus, et illud bampnum solvat qui ignem posuerit in aliena castanea.

180. Del divieto di bucare castagni altrui

Parimenti si dispone che chiunque abbia bucato (sgarbè) qualunque tipo di castagno paghi una multa per ogni infrazione di dieci soldi ed altrettanto come risarcimento, e di più qualora il danno fosse maggiore; e paghi la stessa multa colui che abbia appiccato il fuoco ad un castagno altrui.

 

05/03/2008 12:00:00
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