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Ceva e Monbasiglio
Mombasiglio - Statuti 1-20

IESSUS

Hec sunt capitula et usanzie facta, et facte per dominos Aymerichum et Iohannem marchiones Ceve dominos Montisbaxili et per homines dicti locii et per eos firmata et firmate. Que quidem capitula et usanzias potestas sive rector quilibet existens in Montebaxilio teneatur atendere et observare et per dominos dicti locii atendi et observari facere ad honorem domini nostri Iessu Christi et gloriose Virginis Marie matris eius et ad laudem et honorem dictorum dominorum marchionum, et ad bonum, tranquilum statum et utilitatem dictorum dominorum et universitatis et hominum dicti locii Montisbaxili. Que capitula ordinata fuerunt per Iacobum Richam, Iacobum Berrum, Gueglium Selvanum, Leonem Girbaudum, Iacobum Stabilem, Nicolam Iarratanum, Girbaudum, Henrichum de Costa, Odonem Richam, Henricum Iordanum, Odonem Ca et Leonem electos ad hoc a comuni et universitate dicti loci de voluntate dictorum dominorum marchionum sub anno Domini millesimo CCCXXXI indictione XIIII die Xo decembris.

In primis statutum et ordinatum est quod potestas sive rector Montisbaxili, qui pro tempore fuerit, teneatur suo posse bona fide custodire salvare et defendere, ecclesiam sancti Nicolay, sancti Andree de Montebaxilio, orphanos et viduas, castrum et villam Montisbaxili cum omnibus eorum pertinentiis, dominos et homines et res cum omnibus iuribus ipsorum dominorum et hominum.

 GESU`

Questi sono i capitoli e le consuetudini scritte per i signori Almerico e Giovanni, marchesi di Ceva e signori di Mombasiglio, per gli abitanti stessi di questo luogo e per essi sottoscritti e confermati. Il podestà o il rettore di Mombasiglio è tenuto a seguire e rispettare detti capitoli e consuetudini per conto dei signori di questo luogo in onore di N. S. Gesù Cristo e della B.V. Maria Sua Madre, in lode ed onore dei signori marchesi già nominati e inoltre per il bene, la tranquillità e nell’interesse di queste terre e degli abitanti di Mombasiglio. I capitoli sono stati stesi organicamente da Giacomo Rica, Giacomo Berro, Guglielmo Silvano, Leone Girbaudo, Giacomo Stabile, Nicola Giarratano, Girbaudo, Enrico da Costa, Oddone Rica, Enrico Giordano, Oddone Ca e Leone, tutti quanti scelti per questo incarico dalla comunità di questo paese, secondo il volere dei signori marchesi nell’anno del Signore 1331, 14^ indizione, giorno 10 di dicembre.

Si stabilisce e si dispone che il podestà o il rettore che governi temporaneamente in Mombasiglio custodisca con coscienza, come se fosse sua, conservi e difenda la Chiesa di S. Nicola, di S. Andrea di Mombasiglio e la stessa cosa faccia per gli orfani, le vedove, il castello e il paese di Mombasiglio, con tutto ciò che è ad esso pertinente come signori, servi e proprietà, ciascuno con tutti i propri diritti.

De [homicidio].

Item statutum et ordinatum est quod si quis aliquem interfecerit, non se defendendo, moriatur, si capi poterit, et si capi non poterit, omnia sua bona publicentur et aplicentur dominis marchionibus, et exulet imperpetuum de tota terra dictorum dominorum marchionum, et si quis aliquem bampnitum aliqua ocaxione interfecerit, percuserit, vel alio modo offenderit, ad penam aliquam vel bannum minime teneatur. Si autem ad tutelam sui hoc fecerit, ad penam istius capituli vel alicuius alterius nulatenus sit adscrictus, et qui interfecerit aliquem, nisi ad tutelam sui corporis, moriatur nisi inde iustam fecerit defenssionem et postquam punitus fuerit im persona non puniatur in re. 

1. Dell’omicidio.

Parimenti si stabilisce e si dispone che chi uccida un altro non per legittima difesa sia, se viene catturato, condannato a morte; in caso contrario gli vengano confiscati tutti i beni e siano aggiunti alle proprietà dei marchesi ed egli sia esiliato in perpetuo dai territori di questi. Chi invece in qualche modo uccida o ferisca un bandito, lo picchi o lo colpisca sia obbligato a scontare una pena o paghi una multa molto leggera. Chi invece abbia commesso ciò per legittima difesa non venga in alcun modo punito secondo quanto stabilito da questo capitolo o da altri. Chi abbia ucciso un altro non per difesa venga a sua volta ucciso, salvo nel caso in cui abbia presentato una sincera confessione e, dopo esser stato punito con pene corporali, non subisca più condanne riguardanti la proprietà dei sui beni.

De consuetudinibus observandis.

Item statutum est quod potestas seu rector qui, pro tempore, fuerit in Montebaxilio, teneatur salvare iuvare et deffendere dominos et homines Montisbaxili et suas consuetudines et usanzias.

2. Del rispetto delle tradizioni.

Parimenti si dispone che il podestà o il rettore pro tempore in Mombasiglio sia obbligato a conservare e difendere signori, servi, usanze e consuetudini del paese stesso.

 De percussionibus

Item statutum est quod si quis extraxerit cultelum, vel alium gladium de ferro versus aliquem, irato animo, et ipsum non percuserit solvat bannum pro qualibet vice solidorum XX si traxerit ictum, et si non traxerit ictum solidorum X solvat bannum, et si percuserit , et sanguinem non fecerit, nec os ruperit, solvat proquolibet ictu solidos C. Si vero sanguinem fecerit, vel os ruperit, vel inciserit solvat bampnum, pro quolibet ictu, librarum XXV, et semper expensas restituat vulnerato quas fecerit medicando persona et vulnus, salvo et excepto quod, si aliquis fecerit aliquam de suprascriptis percussionibus defendendo se, et illud probare poterit per testes idoneos vel per confessionem adversarii,  non sit adstrictus ad penam aliquam, et si aliquis, propter aliquam ex ferutis supradictis, aufferret manum, pedem, nassum, vel oculum, vel debilitaret ex toto, solvat bannum librarum L, et si predicta bana solvere non poterit, perdat unum membrum de sua propria persona, tale quale abstulisset vel ex toto debilitasset, et pro dampnis ipsius vulnerati denarios XVIII usque ad unum menssem, pro qualibet die, et tantum minus quantum videretur potestati vel medico, minores autem XV annis si sanguinem fecerit ad penam istius capituli nullatenus sint adstricti, sed sit in arbitrio domini, vel rectoris pro tempore existentis cum duobus hominibus de villa. Et si sanguinem non fecerit illud idem.

3. Delle percosse.

Parimenti si dispone che chi minacci con un coltello o con un’arma di ferro un’altra persona, in un accesso d’ira e senza essere stato minacciato, paghi a titolo di risarcimento un’ammenda pari a 20 soldi se ha inferto il colpo senza colpire, in caso contrario paghi solo 10 soldi e se ha percosso senza sanguinamento e non ha prodotto fratture paghi 100 soldi. Se poi ha prodotto sanguinamento o fratture o tagli paghi per ogni ferita una multa di 25 lire e rimborsi al ferito le spese mediche, salvo nel caso in cui ciò sia successo per difesa e si possa provare con testimoni idonei o con la confessione dell’avversario, nel qual caso allora non gli venga comminata alcuna punizione; se poi a seguito delle ferite, la vittima perda una mano, un piede, il naso, un occhio o venga storpiato, il responsabile paghi una multa di 50 lire. Nel caso che egli non possa corrispondere le sopraddette multe, venga egli stesso privato della parte del corpo che ha leso all’altro o sia storpiato completamente; per i danni corrisponda poi al ferito 18 denari per quanti giorni si voglia fino al limite di un mese e tanto di meno quanto il podestà o il medico reputi necessario; invece i minori di quindici anni colpevoli di questo reato, non siano giudicati in base a questo capitolo, ma la loro tutela sia rimessa nelle mani del signore o del rettore insieme a due uomini della villa e lo stesso nel caso in cui le percosse non siano state cruente.

De percussionibus factis a maioribus XV annis

 

Item statutum est quod si quis maior XV annis percusserit aliquem irato animo, de manu, vel pede in persona, a collo inferius, vel ipsum mallo modo acceperit, solvat bampnum, pro qualibet vice, solidorum X, si inde querimonia fuerit; si percuserit a spalla superius, in capite, seu in fatie vel eum ceperit ad gullam, solvat bampnum pro qualibet vice solidorum XX, et si percusserit aliquem de aliquo ligno, lapide, vel fuste, et sanguinem non fecerit nec os ruperit, solvat bampnum, pro qualibet vice, solidorum LX. Si vero sanguinem fecerit solvat bampnum solidorum C, et si os ruperit solvat bampnum librarum XXV. Et si solvere non poterit dicta bampna, perdat unum membrum de sua persona, in arbitrio dominorum Montisbaxili, et expensas restituat vulnerato quas fecerit in medicando personam et vulnus, nisi hoc fecerit ad defensionem sui vel rerum suarum.

4. Delle percosse inflitte da persone con più di 15 anni

Nel caso in cui qualcuno con più di 15 anni percuota con ira un altro, con la mano o con un calcio, e lo colpisca comunque dal collo in giù o lo stesso sia maltrattato e da ciò si origini una querimonia, il responsabile paghi una multa a titolo di risarcimento di 10 soldi se da ciò è originata una contesa. Nel caso in cui i colpi siano a danno di una parte del corpo al di sopra della spalla: sul capo, nel volto o nel caso in cui uno sia stato afferrato per la gola, si paghi a titolo di risarcimento la somma di 20 soldi. Nel caso in cui qualcuno colpisca un altro con frusta, pietre o bastoni, ma non produca fuoriuscita di sangue né rottura di ossa, paghi a titolo di risarcimento 60 soldi. Se invece c’è stato sanguinamento paghi un risarcimento di 100 soldi e se ha prodotto fratture paghi 25 lire. Nel caso in cui il reo non sia in grado di corrispondere il dovuto, gli venga amputato un arto a discrezione del signore di Mombasiglio, e restituisca comunque al ferito le spese sostenute per le medicazioni, tutto questo sempre nel caso non abbia commesso ciò per difesa di sé o delle sue proprietà.

De verbis iniuriosis

Item statutum est quod si qua persona dixerit alicui alteri, coram curia, vel alibi, latro, periurus, proditor, cucurbita, seu rufianus, solvat bampnum solidorum XX. De omnibus aliis dictis coram curia, vel alibi, solvatur bampnum solidorum V nisi hoc probaverit infra V dies, et ille, cui verbum dictum fuerit iniuriosum, possit dicentem impune dismentire.

5. Degli insulti

Chi diffami dinanzi al giudice o altrove altra persona, dandole del brigante, dello spergiuro, del traditore, dello zuccone o del ruffiano deve pagare una multa di 20 soldi. Per tutto il resto pronunciato davanti al giudice o altrove, si paghi una multa di 5 soldi se entro i 5 giorni successivi non si sia riusciti a provare la veridicità di quanto affermato o l’offeso possa smentire davanti al giudice le frasi ingiuriose a lui rivolte.

De iniuriis non dicendo alicui mulieri

Item statutum est quod, si qua persona dixerit alicui mulieri habenti virum, vel mulieri bone fame non habenti virum, meretrix, vel lenona seu fraxatrix, solvat bampnum solidorum XX nisi hoc probaverit infra dies V proximos, et illa cui dictum fueret supradictum verbum iniuriosum possit dismentire licite et impune dicentem seu proferentem dictum turpe verbum.

6. Del non offendere le donne

Parimenti si stabilisce che chiunque insulti una donna maritata o una donna nubile ma che goda di buona fama, dandole della meretrice, ruffiana o abortitrice, paghi una multa di 20 soldi se non riesce a provare ciò entro i 5 giorni successivi o se colei che è stata ingiuriata può a ragion veduta smentire in giudizio chi ha affermato tali turpitudini.

De non blasfemando Deum nec Beatam Mariam

Item si quis blasfemaverit Deum vel Beatam Virginem Mariam, solvat bampnum pro qualibet vice solidorum I, et si solvere non poterit, aspergatur super caput eius situla una aque in medio platee, et quilibet possit de predictis accusare et habeat tertiam partem bampni, et ei credatur cum iuramento.

7. Del non bestemmiare Dio né la Beata Maria

Così chi ha bestemmiato Dio o la Beata Vergine Maria, deve pagare a titolo di risarcimento la somma di un soldo, se non può pagare gli venga rovesciato sul capo un secchio pieno di acqua in mezzo alla piazza e chiunque possa accusarlo di quanto sopra abbia la terza parte della multa e gli si creda se parla sotto giuramento.

De insultu facto ad domum alicuius

Item statutum est quod si qua persona fecerit insultum, irato animo, ad domum alicuius persone, seu versus aliquem de domo illa, in domo, vel in porticu domus, vel in curia, solvat bampnum solidorum LX.

8. Della diffamazione e dell’ingiuria

Parimenti si dispone che chiunque, con animo irato, diffami una famiglia o un componente della famiglia stessa, sia in casa, sia nel porticato di casa o pubblicamente, sia condannato a pagare un’ammenda di 60 soldi.

De filiis familias comitentibus malefitium

Item statutum est quod, si filius vel filia familias, seu emancipatus, fecerit furtum seu comisserit aliquod malefitium, pater eius, pro ipso, non teneatur in aliquo.

9. Dei misfatti dei figli

Parimenti si dispone che, nel caso in cui i figli o le figlie ancora sottoposti alla patria potestà o quelli già emancipati commettano un furto o un misfatto qualsiasi, il padre non debba in alcun modo esserne ritenuto responsabile.

De procedendo contra malefactores

Item statutum est quod, si qua persona fecerit aliquam ofenssam seu malefitium, de quo vel de qua non fiat mentio in capitulis, potestas seu rector qui pro tempore fuerit, possit dictam personam punire et contra eos procedere secundum iura comunia.

10. Del procedere contro i malfattori

Parimenti si dispone che, chiunque offenda o compia un misfatto non contemplato in questo scritto, venga punito dal podestà o dal rettore pro tempore e si proceda secondo il diritto comune.

De maleficiis inquirendis

Item statutum est quod potestas, seu rector, et quilibet alius ius reddens in Montebaxilio, possit, ex offitio suo, inquirere et procedere super omnibus maleffitiis, et super omnibus rebus malefactorum, et super dampnis datis, et si quid veritatis invenerit, possit punire secundum formam capitulorum Montisbaxili, et hiis defitientibus, secundum iura comunia, inspecta qualitate persone et facti.

11. Delle indagini sui delitti

Parimenti si stabilisce che chiunque governi in Mombasiglio possa, nell’adempimento del proprio dovere, fare indagini e procedere su qualsiasi delitto e relativamente alle ammende da infliggere e, qualora scopra qualcosa di vero, possa infliggere punizioni in modo conforme ai capitoli di Mombasiglio e, qualora questi non fossero esaurienti, decida secondo le leggi comuni, dopo aver esaminato attentamente le questioni riguardanti persone e avvenimenti.

De robaria

Item statutum est quod, si quis robaverit aliquam personam in stratis publicis, vel stratam agresus fuerit, vel publice insultum fecerit contra aliquam personam in agris vel im posse Montisbaxili, hostiliter derobando vel capiendo personaliter aliquem ad personam, vel per eum non steterit quin capiet vel derobet illum quem agresus fuerit, agressor, vel derobator solvat bampnum librarum XXV astensium, et emendet robariam; quod qui derobaverit usque in solidos X, solvat bampnum solidorum LX astensium et restituat robariam in triplo, et si solvere non poterit decoquatur in fronte cum ferro calido, et in maxiliis, et restituat dampnum, et si solvere vel emendare non poterit, perdat unum membrum de persona propria, sive pedem, vel manum, eo salvo si quis de Montebaxilio robaret aliquem extraneum quem inveniret in dampno suo, vel contra quem haberet cambium ad penam aliquam minime teneatur, et prius restituatur robariam et dampnum, quam bampnum capiatur.

12. Delle rapine

Parimenti si dispone che, chi derubi un altro sulla pubblica via, sia che si tratti di un agguato in strada, sia che si tratti di una aggressione nei campi o nei possedimenti di Mombasiglio, rapinando o sottraendo personalmente qualcosa a qualcuno, o nel caso in cui ci sia stato qualcuno che abbia derubato o rapinato colui che era stato aggredito da un altro, sia l’aggressore che il rapinatore paghino una multa di 25 lire astigiane e restituiscano la refurtiva; chi abbia rubato refurtiva fino a 10 soldi di valore, paghi una multa di 60 soldi astigiani e restituisca il triplo del bottino; nel caso in cui non possa pagare la multa, sia marchiato in fronte e sulla guancia con un ferro rovente e restituisca quanto rubato; nel caso in cui non possa provvedere al pagamento della multa ed alla restituzione del triplo del bottino, perda un membro della propria persona, come un piede o una mano, fatto salvo il fatto in cui qualcuno di Mombasiglio derubi un forestiero sorpreso a danneggiarlo o verso il quale vanti un credito, in questo caso subisca una minima condanna e risarcisca il danno prima che venga definita l’ammenda.

De furtis

Item statutum est et ordinatum quod, si quis subripuerit vel furatus fuerit, seu malo modo acceperit aliquid quod valeat denarios XII in villa Montisbaxili, solvat bampnum solidorum X et denarios XII; usque in solidos V, solvat bampnum solidorum LX pro qualibet vice; et a solidis V usque in solidos X, solvat bampnum solidorum C; et a solidis X superius, usque in solidos XX, solvat bampnum librarum XXV, et furtum triplicatum restituatur et emendetur, et si non habuerit unde solvat, fustigetur per terram pro furto facto usque in solidos X, et si fuerit ultra solidos X, amitat unum membrum de sua persona, in arbitrio domini, si capi poterit, et si capi non poterit exulet a terra, et qui predicta furta fecerit in territorio et posse Montisbaxili, ad penam supradicti capituli teneatur.

13. Dei furti

Parimenti si dispone, che chiunque abbia rubato, sottratto o preso in modo scorretto qualcosa che abbia valore fino a 12 denari nella villa di Mombasiglio, paghi una somma di 10 soldi e 12 denari; chi ha rubato fino a 5 soldi paghi una multa di 60 soldi a titolo di risarcimento e da 5 soldi a 10, paghi 100 soldi e da 10 soldi in su fino a 20 paghi 25 lire e restituisca il maltolto triplicato. Se poi non può pagare venga fustigato in proporzione al furto commesso fino a 10 soldi, e se il furto supera i 10 soldi, venga, se è stato catturato, mutilato di una parte del corpo secondo la decisione del signore di Mombasiglio; in caso contrario sia condannato all’esilio. Per chiunque abbia rubato nel territorio e nella giurisdizione di Mombasiglio ci si attenga alle pene stabilite in questo capitolo.

De furtis [non] receptandis

Item statutum est quod si quis furatus fuerit, vel malo modo acceperit, domino nesciente, in castro, molendino, batenderio et folio aliquid, solvat bampnum pro qualibet vice librarum XXV, et furtum in triplo restituat et emendet, et si solvere non poterit personaliter puniatur arbitrio domini. Item quod omnes fures teneatur emendare omnia furta que facerent in triplo, et quicumque scienter furta receptaverit aliqua, vel in furtum consensserit, ad penam, bampnum et emendam suprascriptorum capitulorum de furtis omnimode sit adstrictus.

14. Della ricettazione

Parimenti si dispone che, chi abbia rubato o sia venuto in possesso, in modo scorretto e all’insaputa del proprietario, di qualcosa nel castello, nel mulino, nel macello o nel lavatoio, paghi a titolo di risarcimento la somma di 25 lire e restituisca triplicato il valore di quanto sottratto; nel caso in cui non possa risarcire personalmente, venga punito secondo la decisione del signore di Mombasiglio. Parimenti tutti i ladri siano obbligati a restituire triplicato il maltolto e a chiunque abbia ricevuto consapevolmente merce rubata o abbia avuto qualche complicità nel furto, venga in ogni caso ascritto alla pena, alla multa e all’ammenda stabilita nei soprascritti capitoli sui furti.

De non furando pedagium

Item statutum est quod, si quis furatus fuerit pedagium domini evitando stractas vel alio quovis modo, solvat bampnum solidorum LX pro qualibet vice, et tantum plus quantum placeret domino.

15. Dell’obbligo di pagare il pedaggio

Parimenti si dispone che, chi derubi un proprietario non pagando il diritto di passaggio, evitando le strade o in qualsiasi altro modo, paghi un’ammenda di 60 soldi a titolo di risarcimento e tanto più quanto piaccia al proprietario.

De furtis blavarum

Item statutum est quod, si quis vel si qua furatus fuerit, vel acceperit segetem vel legumina de campo, vel extra, postquam ligata vel amasata fuerit, solvat bampnum solidorum XX, de die, et de nocte solidos LX, et idem bampnum solvat qui metiverit blavas alienas furtive mexoneriis quando blave fuerint ad messuendum qui solvat, pro bampno, solidos X in die, et de nocte solidos LX, et emendet dampnum in triplum. Item bampnum solvat qui fuerit furatus segetem et legumina de domo seu area vel tecto, et si solvere non poterit, fustigetur per terram Montisbaxili, et cuilibet im predictis de dampno sibi illato credatur cum suo iuramento si iuraverit se ipsum invenisse, si fuerit homo bone fame, nisi accussatus iustam fecerit defenssionem; et qui eradicaverit seu ceperit aliena legumina antequam sint eradicata, solvat bampnum solidorum II, et hoc inteligatur causa comedendi legumina cruda.

16. Dei furti dei raccolti

Parimenti si dispone che, chiunque abbia rubato o raccolto le messi o gli ortaggi da un campo o ancora peggio, dopo che essi siano stati raccolti e radunati, paghi un’ammenda di 20 soldi se il fatto è avvenuto di giorno e di 60 soldi se è invece avvenuto di notte, e così pure paghi un’ammenda chi ha spigolato le messi altrui quando erano pronte per la raccolta di nascosto dagli spigolatori, paghi una multa di 10 soldi se è avvenuto di giorno e di 60 soldi se di notte e restituisca triplicato quanto sottratto. Così paghi una multa chi sottrae messi o ortaggi da una casa, dall’aia o dal solaio e qualora non possa pagare venga fustigato nel centro di Mombasiglio. Così pure si presti fede a chiunque ritenga di essere stato defraudato, per quanto detto sopra, qualora, se si tratta di un uomo che gode di buona fama, lo affermi sotto giuramento e giuri anche di aver sorpreso personalmente il ladro e nel caso in cui l’accusato non possa presentare una valida difesa; chi sottrae cogliendo altrui ortaggi prima della raccolta paghi un’ammenda di 2 soldi e sia giudicato considerando anche questo fatto: che ha consumato dei legumi acerbi.

De teste latrone

Item statutum est quod quilibet fur vel latro possit produci in testem contra fures et latrones et homines male fame in furtis, sed contra homines bone fame produci non possint.

17. Della testimonianza di un ladro

Parimenti si dispone che qualsiasi ladro o malfattore possa essere citato come teste contro ladri o malfattori o uomini di pessima fama per furti, ma che non possa essere chiamato a testimoniare contro uomini di buona fama.

De periurio

Item statutum est quod, si quis deieravit seu falsum fecerit sacramentum, si convinctus fuerit de periurio, vel quod fecerit periurium manifestum, solvat bampnum, pro qualibet vice, solidorum LX astensium.

18. Dello spergiuro

Parimenti si dispone che chi spergiuri o giuri il falso dolosamente, qualora ciò sia provato in modo manifesto, paghi a titolo di risarcimento una multa di 60 soldi astigiani.

De instrumento falso producto coram curia

Item statutum est et ordinatum quod si quis coram curia falsum produxerit instrumentum, solvat bampnum librarum XXV astensium, et si solvere non poterit, amittat unum membrum de persona, et similiter perdat questionem et caussam in qua illud produxerit; et quicumque coram curia produxerit falsum testem, illud bampnum supradictum incurrat, et si solvere non poterit, abscindatur ei linguam; et ille qui falsum fecerit testimonium, ad supradictam penam similiter sit adstrictus.

19. Della falsificazione di documenti in giudizio

Parimenti si dispone che chi produca documenti falsi in giudizio, paghi una multa di 25 lire astigiane e, se non può pagare, gli venga amputato un arto e perda di conseguenza la controversia per la quale ha prodotto documenti falsi. Chiunque poi presenti un falso testimone in giudizio, incorra nella stessa punizione e, se non può pagare, gli si tagli la lingua e a colui che si è prestato come falso testimone venga ascritta la stessa condanna.

De falsis mensuris non tenendis

Item statutum est quod si aliquis tenuerit seu habuerit aliquam menssuram falsam, sive starium, minam, quartarium, canam, rassum et rassoeram, et consimiles ad quas ematur vel vendatur publice, sive aliquod falsum pondus, videlicet scandalium, stateram, balantiam, libram, untiam et consimilia, ad que ematur vel vendatur, solvat bampnum, pro qualibet vice, solidorum X, et menssuram, sive pondus falsum amitat; et quilibet teneatur facere recognossi menssuram et pondus suum quotiens fuerit ordinatum et preconizatum, infra terminum cride, sub pena solidorum V, et scandalia et pondera sint et fiant in Montebaxilio ad marchum Ianue; et scandalia et cantaria, recognoscantur de mensse iunii (menssem) si potestati vel dominis, seu domino placebit; et quelibet menssura radatur cum rasorea rotonda que recognoscatur et signetur sub eadem pena; et recognitores habeant, pro qualibet ex predictis recognoscendis, unum vianensem, et quolibet anno eligantur recognitores.

20. Delle false misurazioni

Parimenti si dispone che chiunque abbia fatto false misurazioni sia con mine, quartini, canna, rasta, con i quali abbia venduto o acquistato in pubblico così pure con qualsiasi altra falsa misurazione di peso, come lo scandaglio, la stadera, la bilancia, la lira, l’oncia e simili, con i quali venda o acquisti, paghi una multa a titolo d risarcimento di 10 soldi e perda lo strumento di misurazione così come il peso falso; e tutti siano obbligati a sottoporre a revisione le misure e le bilance, ogniqualvolta sia loro ordinato o pubblicato per bando, entro il termine stabilito, pena il pagamento di 5 soldi e gli scandagli o i pesi rimangano in Mombasiglio e siano stimati alla marchiatura di gennaio; gli scandagli e i boccali siano riesaminati nel mese di giugno, secondo il volere del podestà o del signore di Mombasiglio e allo stesso modo qualsiasi misura sia cancellata e sia corretta e marchiata. I revisori ricevano per ciascuna delle sopraddette revisioni un soldi di Vienns e vengano nominati ogni anno.

 

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Segnaliamo un interessantissimo articolo di Rosa Canelli e Riccardo Realfonzo sulla crescente disuguaglianza...
Il Forum dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio annuncia che il Gruppo di Lavoro Tecnico-Scientifico...
Segnaliamo un interessantissimo articolo del prof. Felice Roberto Pizzuti docente di Politica Economica...
I MARCHESI DEL MONFERRATO NEL 2018 Si è appena concluso un anno particolarmente intenso di attività,...
Stephen Jay Gould Alessandro Ottaviani Scienza Ediesse 2012 Pag. 216 euro 12​ New York, 10 settembre...
Segnaliamo un interessante articolo comparso sulla rivista online economiaepolitica http://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-diritti/diritti/scuola-sanita-e-servizi-pubblici/servizio-sanitario-nazionale-a-prezzo-regionale-il-paradosso-del-ticket/...
Segnaliamo, come contributo alla discussione, un interessante articolo comparso sul sito “Le Scienze.it” Link:...
Il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” presenta il suo nuovo progetto per il 2018: le celebrazioni...
Segnaliamo un interessante articolo comparso sulla rivista online economiaepolitica http://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/europa-e-mondo/la-ripresa-e-lo-spettro-dellausterita-competitiva/...
DA OGGI IN RETE 2500 SCHEDE SU LUOGHI, MONUMENTI E PERSONAGGI A conclusione di un intenso lavoro, avviato...
Segnaliamo il libro di Agostino Spataro, collaboratore di Cittàfutura su un argomento sempre di estrema...
Memoria Pietro Ingrao Politica Ediesse 2017 Pag. 225 euro 15 Ha vissuto cent’anni Pietro Ingrao...
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